Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti i cittadini ed alle Imprese Funebri
Descrizione
La cremazione è una forma di trattamento del cadavere che consiste nel suo incenerimento mediante combustione. In Italia è regolamentata dalla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, che disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto.
Legge n. 130/2001 Articolo 3, comma 1
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l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
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l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
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la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
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l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
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in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
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la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
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la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
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la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
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fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
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il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
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l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
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obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
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predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
Legge n. 182/2025
Art. 36
«Art. 1 (Oggetto, definizioni e competenze). - 1. Nel territorio italiano la cremazione è disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.
2. L'attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilità per i comuni prevista dall'articolo 6, comma 2, è vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione.
3. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta salva la possibilità di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamità, per ordine dell'autorità giudiziaria o di quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. È altresì consentito, in caso di situazioni di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile.
4. Sull'autorizzazione al trasporto il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del predetto servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione»;
1) alla lettera a), le parole: «del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale»;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido»;
3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica»;
4) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalità previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), del presente comma»;
«2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore è tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge.
Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attività di vigilanza in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge»;
«Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione della sospensione degli effetti autorizzatori della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre da tre a sei mesi.
In caso di recidiva entro dodici mesi, è disposta la revoca degli effetti autorizzatori della SCIA».
Art. 37
1) al comma 1, dopo le parole: «è fatta» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,»;
2) al comma 3, dopo le parole: «avviso della morte» sono inserite le seguenti: «o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale»;
«2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238»;
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione è accordata anche sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo »;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria»;
3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice.
3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra».
In Lombardia la normativa di riferimento è il Regolamento Regionale n.4 del 14 giugno 2022
Art. 12 (Cremazione)
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La cremazione di cadavere è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
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Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 130/2001, l’eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal comune in cui è avvenuta la sepoltura.
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Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all’allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti). Le valutazioni del caso sono effettuate dall’ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA).
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I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell’impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l’identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all’avvenuta sigillatura dell’urna in cui sono collocate. Il gestore dell’impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.
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Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un’urna sigillata recante all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l’affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.
Art. 13 (Dispersione delle ceneri)
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La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
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Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell’area a ciò appositamente destinata all’interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.
Art. 14 (Affidamento dell’urna cineraria)
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Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l’affidamento dell’urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l’affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L’urna è custodita nel luogo indicato nell’atto di affidamento.
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L’affidatario dell’urna cineraria ha l’obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l’affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.
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L’affidatario che intenda recedere dall’affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l’affidamento da parte di un altro familiare.
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L’affidamento dell’urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.
Art. 15 (Disposizione comune agli articoli 12, 13 e 14)
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Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l’affidamento dell’urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.
Il servizio di cremazione e la gestione del relativo impianto, ubicato in via Lucio Fiorentini 9 accanto al Cimitero suburbano di S. Eufemia, è affidata a “Tempio Crematorio di Brescia srl” con sede legale a Bologna, via dell’Arcoveggio, n.74.
Presso l’impianto vengono svolti, dal gestore, i servizi di cremazione delle salme e dei resti ossei o mortali, la dispersione delle ceneri nel Cinerario Comune o in natura attraverso il Giardino delle Rimembranze.
Su prenotazione è disponibile anche una sala del Commiato per lo svolgimento di cerimonie religiose o laiche.
Ricezioni e consegna urne:
- Da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00 (previo accordi fino alle ore 20:00)
- Sabato dalle ore 8:00 alle 18:00
Copertura geografica
Brescia
Come fare
I familiari aventi titolo devono manifestare tramite processo verbale all’Ufficiale dello Stato civile del comune di decesso, nel Comune di Brescia direttamente al Servizio Cimiteri, o di quello dove è tumulato o inumato il defunto, o presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Modulo Atto Notorio), nel quale devono dichiarare:
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di essere a conoscenza che il defunto in vita ha manifestato la volontà di essere cremato;
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oppure di aver titolo in quanto parente/i più prossimo/i ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile
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oppure di aver rinvenuto le volontà testamentarie/olografe del defunto.
In caso di iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, la documentazione verrà trasmessa direttamente al comune di decesso e sarà valida ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.
Nel caso di cittadini stranieri l’autorizzazione per la cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato. Va pertanto acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali (Nulla Osta) del defunto da cui risultino le norme di diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione.
Cosa serve
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Processo verbale o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o disposizione testamentaria
- Autorizzazione alla Sepoltura (Permesso di Seppellimento della salma) rilasciata dall’Ufficio Decessi, ubicato presso il Palazzo Broletto Brescia, a seguito della Denuncia di morte
Normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90: Regolamento di polizia mortuaria.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/00: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile.
Cosa si ottiene
L’autorizzazione alla Cremazione della salma o dei resti mortali/ossei
Tempi e scadenze
Nel caso di richieste di cremazione nell’ambito della pratica del servizio funebre il rilascio avviene entro la data del funerale.
Nel caso di richieste di cremazione a seguito di operazioni cimiteriali entro 7 giorni dalla richiesta.
Costi
L’autorizzazione ha un costo di € 55,00 ai quali aggiungere n.2 marche da bollo virtuali da € 16,00 (una per l’istanza e una per l’autorizzazione)
Vincoli
Essere un congiunto del defunto ai sensi della normativa vigente.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Per ulteriori informazioni consultare il portale del Tempio Crematorio.
Codice dell'ente erogatore ipa
Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2026, 10:13