Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti i cittadini ed alle Imprese Funebri
Descrizione
In Italia la dispersione è regolamentata dalla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, Articolo 3, comma 1, lettere c) e d):
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la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
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la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
In Lombardia la normativa di riferimento è il Regolamento Regionale n.4 del 14 giugno 2022:
Art. 13 (Dispersione delle ceneri)
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La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
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Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell’area a ciò appositamente destinata all’interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.
È possibile disperdere le ceneri derivanti da cremazione, sulla base di espressa volontà del defunto, in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri (giardini delle rimembranze/cinerario comune), in natura (mari, laghi, fiumi, boschi, ecc., purché libera da manufatti e natanti) o in aree private all’aperto (con il consenso del proprietario) e comunque non nei centri abitati.
All’interno del cimitero suburbano di S. Eufemia è presente il Giardino delle Rimembranze costituito da un ruscello artificiale che consente la dispersione in natura delle ceneri all’interno dell’area cimiteriale ed il cinerario comune.
In caso di ceneri già tumulate, l’autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
Copertura geografica
Brescia
Come fare
I familiari aventi titolo devono fare richiesta all’Ufficiale dello Stato civile del comune di decesso, nel Comune di Brescia direttamente al Servizio Cimiteri, o di quello dove sono conservate le ceneri tramite la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Modulo Atto Notorio), nel quale devono dichiarare:
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di essere a conoscenza che il defunto in vita ha manifestato la volontà di dispersione delle proprie ceneri;
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oppure di aver rinvenuto le volontà testamentarie/olografe del defunto.
Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato il Modulo per la dispersione delle ceneri (Allegato 5).
In questo modulo l’incaricato della dispersione, che può essere stato individuato dal defunto stesso oppure può trattarsi del coniuge, altro familiare, dell’eventuale esecutore testamentario, rappresentante legale dell’associazione cui il defunto era iscritto, deve dichiarare che, nel rispetto della volontà del defunto effettuerà la dispersione delle ceneri – entro 30 giorni dal ritiro dell’urna – indicandone anche il luogo.
La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 13 del Regolamento Regionale n.4/2022.
L’affidatario che intenda recedere dall’affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l’affidamento da parte di un altro familiare (Art. 14, comma 3 Regolamento Regionale n.4/2022).
Non è possibile pertanto procedere alla dispersione delle ceneri in natura a seguito del recesso da affido.
Cosa serve
Modulo per la dispersione delle ceneri (Allegato 5) presentato al Servizio Cimiteri o a quello ove sono tumulate le ceneri, unitamente alla documentazione (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o volontà testamentarie/olografe del defunto) dalla quale risulti che la volontà alla dispersione delle ceneri è stata espressa dai soggetti legittimati.
Cosa si ottiene
L’Autorizzazione al trasporto ed alla Dispersione delle ceneri rilasciata dall’Ufficiale dello Stato civile del Servizio Cimiteri.
Tempi e scadenze
Nel caso di richieste di dispersione nell’ambito della pratica di servizio funebre il rilascio avviene entro la data del funerale.
Casi particolari
Non è possibile procedere alla dispersione delle ceneri in natura a seguito del recesso da affido.
Procedure collegate all'esito
Rilascio autorizzazione alla Dispersione delle ceneri inviata tramite pec e mail
Costi
L’autorizzazione ha un costo di € 55,00 ai quali aggiungere n.2 marche da bollo virtuali da € 16,00 (una per l’istanza e una per l’autorizzazione)
Vincoli
Essere un congiunto del defunto ai sensi della normativa vigente.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Codice dell'ente erogatore ipa
Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2026, 12:59