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Separazione e divorzio consensuali di fronte all’Ufficiale dello stato civile - Separazione e divorzio consensuali assistiti dall’Avvocato

Servizio attivo

Informazioni su separazione e divorzio

Argomenti:
Matrimonio
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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Coniugi che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • non abbiano figli minori;

  • se hanno figli maggiorenni, gli stessi devono essere economicamente autosufficienti e capaci di agire, cioè non sottoposti agli istituti della tutela, curatela, amministrazione di sostegno e non devono essere portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104 del 5.02.1992.

  • la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale

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Descrizione

L’art. 12 del Decreto-legge n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile un accordo consensuale di separazione o divorzio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

La condizione principale e non derogabile per poter usufruire della separazione/divorzio di fronte all’Ufficiale di Stato Civile è rappresentata dall’accordo delle parti: la sua mancanza o il venir meno costringono gli interessati a rivolgersi al Giudice. L’accordo deve essere personalmente concluso dai coniugi davanti all’Ufficiale di Stato Civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, privo del potere di rappresentanza.

L’accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione o divorzio.

Non possono concludere tale accordo i coniugi che hanno figli minori oppure maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave.

  • L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es.: uso della casa coniugale);
  • l’accordo non può contenere la previsione della corresponsione in unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio (c.d.: liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare);
  • l’accordo può contenere la previsione dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d.: assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta di divorzio (c.d.: assegno divorzile);
  • le parti possono richiedere la modifica di condizioni di separazione o di divorzio già stabilite con riferimento all’attribuzione dell’assegno periodico (di separazione o divorzio) o la sua revoca o la revisione quantitativa.

La normativa vigente preveda anche per i coniugi il c.d. “diritto al ripensamento”: l’Ufficiale di Stato Civile, dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi ed aver redatto l’accordo, invita i coniugi a ricomparire davanti a sé in una data che procede a fissare, non prima che siano trascorsi almeno 30 giorni, per una seconda dichiarazione che confermi la volontà dei coniugi di separarsi o divorziare. La mancata comparizione per l’atto di conferma equivale a mancata conferma dell’accordo.

L’art. 6 del D.L. 132/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 162 del 10 novembre 2014 prevede che i coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di divorzio, possano concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale.

L’accordo raggiunto con l’assistenza degli avvocati è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisi irregolarità, ovvero quando ritenga che l’accordo risponda all’interesse dei figli, comunica agli avvocati il nulla osta, ovvero autorizza l’accordo, ai fini degli adempimenti successivi.

Gli avvocati delle parti sono obbligati a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, copia autentica dell’accordo, munito delle attestazioni e certificazioni previste per legge, per le trascrizioni ed annotazioni nei registri di Stato Civile.

Per la trasmissione al Comune della convenzione di negoziazione assistita, gli avvocati devono utilizzare il modello predisposto dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l'Istat, disponibile in calce alla pagina.

L’accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.

Tra il Comune di Brescia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, l'Ordine degli Avvocati di Brescia e l'A.I.A.F. (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia ed i Minori) è stato sottoscritto un protocollo d'intesa a carattere sperimentale, volto a individuare prassi operative codificate e condivise tra le diverse autorità chiamate a gestire la procedura di negoziazione assistita, al fine di garantire la massima tutela in materia. Il protocollo e i relativi allegati si trovano allegati.

 

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Come fare

Richiesta appuntamento

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Cosa serve

Il giorno fissato per l’appuntamento è necessario presentarsi allo sportello muniti della seguente documentazione: 

  • modulo di accordo di separazione o di divorzio oppure modulo di modifica delle condizioni di separazione/divorzio interamente compilato e sottoscritto dalle parti 

  • copia autentica del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero della sentenza di separazione giudiziale, ovvero di divorzio, in caso di modifica dello stesso; 

  • documento d’identità in corso di validità, per entrambe le parti.

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Cosa si ottiene

Divorzio

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Tempi e scadenze

In caso di separazione: chiusura del procedimento trascorsi almeno 30 gg. dalla data del primo appuntamento (redazione del processo verbale di accordo di separazione);

In caso di divorzio: chiusura del procedimento trascorsi almeno 30 gg. dalla data del primo appuntamento (redazione del processo verbale di accordo di divorzio). 

Tempi medi durata procedimento: da 45 a 120 giorni.

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Canale digitale:

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:

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Costi

Il procedimento è sottoposto al pagamento di un diritto fisso, corrispondente ad € 16, da effettuarsi secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento generato dalla piattaforma PagoPa che viene rilasciato al momento della prenotazione dell'appuntamento.

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026, 11:27

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