Materie del servizio
A chi è rivolto
Attività economico - commerciali
La presente procedura disciplina la fattispecie di seguito riportate:
- avvio di nuovi stabilimenti (o di nuova linea produttiva in impianto esistente non riconosciuto);
- aggiornamento del riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche di gamma produttiva;
- cambio di ragione sociale, di rappresentante legale, di toponomastica;
- sospensione e/o cessazione (parziale o totale) del riconoscimento.
Descrizione
Il Decreto n. 55 del 03.02.2020 di Regione Lombardia (in recepimento del Decreto D.g. Welfare n. 19102 del 23.12.2019 - aggiornamento del Decreto n. 14013 del 10.11.2017 – procedura per il riconoscimento delle imprese alimentari, ai sensi dell'art.6, comma 3 del Reg. (CE) 852/2004), prevede l'aggiornamento delle indicazioni e della modulistica per le domande di riconoscimento ai senti dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 e in particolare decreta:
- di approvare la procedura, di cui all'Allegato 1, e la relativa modulistica, di cui all'Allegato 2, parti integranti del presente atto, per il riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004, delle seguenti attività:
- produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, aromi ed enzimi, di cui al D.P.R. n. 514 del 19 novembre 1997 "Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- produzione e confezionamento di prodotti destinati a gruppi specifici di popolazione di cui al Regolamento (UE) n. 609/2013;
- produzione e confezionamento di integratori alimentari, disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari";
- produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;
- produzione e confezionamento di germogli di cui al Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione dell'11 marzo 2013 sul riconoscimento a norma del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli.
Come fare
Percorso in piattaforma corretto per i 3 gruppi di attività oggetto del decreto è il seguente:
- Industria e artigianato > Alimentare > Attività nel settore degli additivi alimentari/aromi/enzimi (REG CE852/2004) > Adempimenti di RICONOSCIMENTO
oppure
- Attività nel settore degli stabilimenti che producono germogli (Regolamento CE 852/2004 e del Reg. UE n. 210/2013) > Adempimenti di RICONOSCIMENTO
oppure
- Attività nel settore degli stabilimenti dedicati alla produzione e confezionamento di alimenti per gruppi specifici di popolazione (FSG), integratori alimentari e alimenti addizionati di vitamine e minerali (Regolamento CE 852/2004) > Adempimenti di RICONOSCIMENTO
In sostanza sono questi tre evidenziati in arancione:
- Industria e Artigianato ( Ateco da 10 a 33 + 45.2 + 45.40.3 + 56.10.2 + 56.10.3 + 95 )
- Alimentare
- Panificio
- Laboratorio artigianale alimentare (gelateria, pasticceria, pizza al taglio, Kebab etc)
- Attività di trasformazione di alimenti in stabilimenti ( compresi gli impianti di macellazione), laboratori
- Attività nel settore degli additivi alimentari/aromi/enzimi (Reg. CE 852/2004)
- Attività nel settore degli stabilimenti che producono germogli ( Regolamento CE 852/2004 e del Reg. UE n. 210/2013)
- Attività nel Settore degli stabilimenti dedicati alla produzione e confezionamento di alimenti per gruppi specifici di popolazione /FSG) integratori alimentari e alimenti addizionati di vitamine e minerali (Regolamento CE 852/2004)
- Alimentare
Selezionare uno dei 3 casi arancione – ADEMPIMENTI DI RICONOSCIMENTO
E poi cliccare ancora adempimenti di riconoscimento e si apre questa casistica
- Adempimenti di RICONOSCIMENTO
- Adempimenti di Riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004
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- Domanda di riconoscimento ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Reg. (CE) 852/2004 per attività di produzione/commercializzazione/deposito di additivi/enzimi/aromi ad uso alimentare
- Domanda di aggiornamento dell'atto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004
- Comunicazione di cessazione parziale dell'attività riconosciuta/e ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004
- Comunicazione di sospensione/riattivazione della/e attività di cui all'atto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004
- Comunicazione cessazione definitiva attività ai sensi del Reg. (Ce) 852/2004
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La domanda di aggiornamento dell'atto di riconoscimento è da utilizzare per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o gamma produttiva / cambio di ragione sociale/ legale rappresentante/ toponomastica - bisogna poi specificare il motivo della richiesta di aggiornamento
Utilizzare i procedimenti sopradescritti in quanto aggiornati con quanto previsto dal decreto n. 55 del 03.02.2020.
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Cosa serve
Procedura per il rilascio del riconoscimento per l'avvio di nuovi stabilimenti (o di nuova linea produttiva in impianto esistente non riconosciuto)
Gli operatori del settore alimentare che intendono avviare, negli stabilimenti posti sotto il loro controllo una, o più delle attività soggette a riconoscimento dovranno presentare istanza in bollo tendente a ottenere il riconoscimento al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento. In allegato i fac-simile, modello A1 (additivi, aromi, enzimi), A2 (alimenti per gruppi specifici di popolazione), A3 (germogli), che riportano gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella domanda. Il SUAP, a seguito di verifica formale con esito positivo, trasmette, immediatamente e comunque entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, l’istanza in forma telematica al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ATS competente per territorio
Procedura per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di gamma produttiva
Qualora in uno stabilimento venga modificata l'attività produttiva, sia per modifiche strutturali e/o impiantistiche che per modifica alle produzioni non comprese tra quelle già riportate nell'atto di riconoscimento (modifiche significative strutturali e/o del ciclo produttivo, estensione/modifica della produzione/confezionamento o deposito ai fini della commercializzazione all’ingrosso limitatamente alla categoria additivi/aromi/enzimi), è necessario che l’operatore del settore alimentare richieda l'aggiornamento dell'atto. In questi casi l’OSA presenta la domanda di modifica dell'attività produttiva, in bollo, al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento. In allegato i fac-simile, modello A1 (additivi, aromi, enzimi), A2 (alimenti per gruppi specifici di popolazione), A3 (germogli), che riportano gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella domanda.
Procedura per il cambio di ragione sociale, di rappresentante legale, di variazione della toponomastica
Qualora siano apportate variazioni alla ragione sociale (voltura), al rappresentante legale o alla toponomastica (da parte del Comune), sono adottate le seguenti procedure di modifica dell’atto di riconoscimento. L’OSA presenta la domanda di aggiornamento, in bollo, al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento, completa di atto notarile o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito al passaggio alla nuova ragione sociale, e un estratto camerale della nuova società, documentazione relativa al nuovo rappresentante legale, informativa comunale rispetto alla nuova toponomastica. In allegato i fac-simile, modello A1 (additivi, aromi, enzimi), A2 (alimenti per gruppi specifici di popolazione), A3 (germogli), che riportano gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella domanda.
Procedura per la sospensione o riattivazione del riconoscimento
In caso di richiesta di sospensione o riattivazione dell’attività produttiva, parziale o totale, il responsabile dello stabilimento presenta la domanda al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento, utilizzando l’apposita modulistica.
Procedura per la cessasione del riconoscimento
In caso di cessazione dell’attività produttiva di uno stabilimento riconosciuto, il responsabile del medesimo presenta la comunicazione di cessata attività al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento, utilizzando l’apposita modulistica.
Cosa si ottiene
L’autorizzazione in forma di riconoscimento delle imprese alimentari.
L’atto di riconoscimento non sostituisce la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ma ne è propedeutico.
Tempi e scadenze
Procedura per il rilascio del riconoscimento per l'avvio di nuovi stabilimenti (o di nuova linea produttiva in impianto esistente non riconosciuto)
- Verifica iniziale dell’istanza
- Controlla correttezza e completezza.
- Richiede integrazioni all’OSA tramite SUAP.
- Sopralluogo ispettivo
- Verifica requisiti igienico-sanitari e strutturali.
- Segue le modalità della procedura dipartimentale.
- Esito del sopralluogo
- Esito favorevole: redige riconoscimento condizionato, lo invia alla DG Welfare per l’inserimento nel sistema S.INTE.S.I.S e riceve l’Approval Number. Il riconoscimento viene trasmesso all’OSA tramite SUAP entro 30 giorni.
- Esito negativo: segnala le carenze al SUAP. L’OSA può adeguarsi e richiedere nuovo sopralluogo.
- Se il secondo sopralluogo è favorevole: si ripete la procedura di riconoscimento.
- Se ancora negativo: il SIAN emette provvedimento di rigetto e il SUAP chiude il procedimento.
- Riconoscimento definitivo (entro 3 mesi)
- Controllo ufficiale:
- Nessuna carenza: rilascio riconoscimento definitivo con Approval Number.
- Carenze non gravi: proroga del riconoscimento condizionato fino a 6 mesi.
- Carenze gravi: sospensione dell’attività fino a 6 mesi. Se non risolte, revoca del riconoscimento.
- Avvio dell’attività
- Se l’attività non parte entro 3 mesi dal riconoscimento condizionato, l’OSA deve comunicare la sospensione.
- La sospensione non può superare i 2 anni. Oltre tale termine, il SIAN revoca il riconoscimento e lo comunica alla DG Welfare e all’OSA tramite SUAP.
Procedura per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di gamma produttiva
- Trasmissione dell’istanza
- Il SUAP, dopo verifica formale positiva, invia l’istanza al SIAN entro 5 giorni lavorativi.
- Attività del SIAN
- Verifica la correttezza e completezza dell’istanza.
- Effettua sopralluogo per controllare i requisiti igienico-sanitari e strutturali.
- Esiti del sopralluogo
- Esito favorevole:
- Il SIAN modifica l’atto di riconoscimento definitivo (senza cambiare l’Approval Number).
- Invia l’atto aggiornato alla DG Welfare, che aggiorna i dati nel sistema S.INTE.S.I.S.
- Il riconoscimento definitivo viene trasmesso all’OSA tramite SUAP entro 30 giorni.
- Esito negativo:
- Le carenze vengono riportate nel verbale e comunicate al SUAP.
- L’OSA, dopo gli adeguamenti, chiede un nuovo sopralluogo
- Se il secondo controllo è favorevole, si ripete la procedura di aggiornamento.
- Se ancora negativo, il SIAN emette provvedimento di rigetto e il SUAP chiude il procedimento.
- Esito favorevole:
Procedura per il cambio di ragione sociale, di rappresentante legale, di variazione della toponomastica
Il riconoscimento aggiornato viene inviato all’OSA tramite SUAP entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Procedura per la sospensione o riattivazione del riconoscimento
Il periodo di sospensione non potrà protrarsi oltre 2 anni dalla data della domanda. Trascorso tale periodo il SIAN dovrà provvedere all’emanazione dell’atto di revoca, trasmettendolo alla UO 6 Prevenzione – DG Welfare (via email e posta certificata), che provvede a cancellare lo stabilimento nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S), e all’OSA per il tramite del SUAP.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Il pagamento dei diritti sanitari avviene per tutte le attività soggette a riconoscimento identificate nella presente procedura. Il pagamento della tariffa è richiesto al rilascio di entrambi gli atti di riconoscimento, condizionato e definitivo, secondo quanto disposto dal Tariffario regionale, determinato sulla base del costo effettivo del servizio prestato, senza oneri aggiuntivi per il rilascio dell’atto. Il rilascio dell’atto, sia condizionato che definitivo, è subordinato alla verifica del pagamento della tariffa da parte dell’OSA. Il pagamento della tariffa non è dovuto in caso di sospensione, cessazione dell’attività e in tutti i casi di aggiornamento senza sopralluogo.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2025, 16:10