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Gestione attività Commercio su aree pubbliche su posteggio di mercato e su posteggio isolato

Servizio attivo

Il mercato è un'area con almeno tre posteggi per la vendita di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

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Descrizione

Il commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato è un'attività di vendita di merci al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande ed erogazione di pubblici servizi, che si svolge su un’area pubblica, o privata della quale il Comune abbia la disponibilità e composta da almeno tre posteggi. L’area può essere attrezzata ed è destinata all'esercizio dell'attività per periodi prestabiliti.

Il posteggio è una parte di  area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione, per un periodo stabilito dal Comune, all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. L'attività è disciplinata dal Regolamento comunale per il commercio su area pubblica.

Partecipazione alla spunta: la spunta è l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari. L’assegnazione è valida per la singola giornata e per i soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che hanno presentato apposita comunicazione.

Sono “posteggi isolati” i posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali. Tali posteggi non sono soggetti alle operazioni di spunta.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 -​​ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
  • Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n. 4054 e successive modifiche e integrazioni;
  • Regolamento comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche adottato con Deliberazione C.C. 16/02/2004 n. 22/3035 P.G. e successive modifiche e integrazioni.
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Come fare

Il servizio Suap riceve solo su appuntamento online che potrà essere fissato tramite il Servizio di prenotazione appuntamenti online, lasciando il proprio numero di telefono e la propria mail.

Non essendo possibile accedere in presenza presso i nostri uffici sarete contattati telefonicamente, da un nostro operatore, all'orario indicato nell'appuntamento.

Le domande di: 

  • assegnazione di concessione di posteggio tramite bando pubblico; modifica della superficie di posteggio; scambio consensuale di posteggio con altro operatore;

le comunicazioni relative a:

  • subingresso; variazione soggetti in attività esistente e partecipazione alla spunta, 

devono essere presentare esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Brescia, tramite la piattaforma nazionale “impresainungiorno.gov.it”.

Le pratiche presentate in modalità diversa da quella sopra descritta verranno considerate irricevibili e quindi non produrranno alcun effetto giuridico.

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).

Le pratiche inoltrate con altre modalità verranno immediatamente considerate irricevibili.

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Cosa serve

Requisiti soggettivi per svolgimento attività nel settore merceologico non alimentare

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.

Requisiti professionali (in caso di vendita o somministrazione di prodotti alimentari)

Per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari l’operatore deve essere in possesso, oltre che dei requisiti morali, di uno dei seguenti requisiti professionali, previsti per il settore alimentare dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010: 

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale dell’impresa, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Nuove assegnazioni di posteggi tramite bando pubblico

Il rilascio di nuove autorizzazioni aventi valore di concessioni di posteggio nei mercati avviene tramite bando pubblico, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 6/2010.

Apertura di nuovi bandi, modalità di partecipazione ecc., saranno resi noti con idonea informazione, attraverso la piattaforma istituzionale del sito del Comune sede dei posteggi da assegnare in concessione.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Comune pubblica la relativa graduatoria, stilata secondo i criteri e le modalità stabiliti dal bando e in applicazione della quale vengono rilasciate le nuove autorizzazioni per l’esercizio del commercio su area pubblica Tipo A (su posteggio).

La durata delle concessioni è di 10 anni. 

Subingresso in attività esistente e reintestazione dell'autorizzazione

Documentazione da presentare attraverso la piattaforma “Impresainungiorno”:

  • comunicazione per subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso, in cui è contenuta l’autocertificazione del possesso di requisiti soggettivi richiesti per l’esercizio dell’attività;
  • qualora l'attività sia riferita al settore alimentare/somministrazione: 
    • notifica sanitaria congiunta di competenza di ATS di Brescia, per aggiornamento della registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004;
    • ricevuta di pagamento della tariffa sanitaria forfettaria di 20 euro, per diritti sanitari;
  • copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione d’azienda o, in alternativa, certificazione notarile di avvenuta stipula del relativo contratto;

Il subingresso in attività esistente deve essere comunicato in caso di compravendita, donazione, affittanza di azienda o di ramo d’azienda, reintestazione in caso di successione mortis causa.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali (e professionali nel caso di commercio alimentare) previsti dalla legge.

Il trasferimento dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data di stipula del contratto, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 25, comma 5). Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 25, comma 6).

Al termine dell’istruttoria, l’ufficio rilascia l’autorizzazione al nuovo titolare.

Variazione dell’attività

Documentazione da presentare attraverso la piattaforma “Impresainungiorno”, in caso di variazione di soggetti (legale rappresentante, sede legale/residenza del titolare, denominazione/ragione sociale, forma giuridica, compagine sociale della società, soggetto preposto al commercio alimentare, titolo legittimante l’esercizio dell’attività):

  • SCIA per variazione soggetti in attività di commercio su area pubblica;
  • qualora l'attività sia riferita al settore alimentare/somministrazione:
    • notifica sanitaria congiunta di competenza di ATS di Brescia, per aggiornamento della registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004;
    • in caso di variazione della ragione sociale o della sede legale dell’impresa: ricevuta di pagamento della tariffa sanitaria forfettaria di 20 euro per diritti sanitari.

Al termine dell’istruttoria, l’ufficio rilascia l’autorizzazione per conversione del precedente titolo autorizzativo.

Cessazione dell'attività

In caso di cessazione, il titolare deve presentare la comunicazione di cessazione attività attraverso la piattaforma “impresainungiorno.gov.it”.

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento.

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Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un’autorizzazione avente valore di concessione, che indica il giorno, il mercato, il settore merceologico e il numero di posteggio in cui l’operatore è autorizzato a vendere la propria merce. 

L'autorizzazione su posteggio abilita il titolare della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti.

Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. A tal fine occorre munirsi della Carta di esercizio dell’Attestazione annuale, ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010.

Carta di Esercizio: documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicati, oltre ai dati anagrafici dell'impresa, i dati relativi ai titoli autorizzativi in possesso dell'operatore. La Carta di Esercizio non sostituisce i titoli autorizzativi che devono essere esibiti, in originale, ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.  

Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare dell’autorizzazione e/o da altro soggetto inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio.

La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo informatico “Carta di Esercizio ed Attestazioni” presente all’interno della piattaforma informatica Procedimenti (raggiungibile dal sito www.procedimenti.servizirl.it), direttamente dall’esercente (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale (intermediari esclusivi).

I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai Comuni in cui è svolta l’attività su posteggio o dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione itinerante.

La carta di esercizio non deve essere richiesta agli operatori che esercitano in Lombardia in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un Comune di un’altra regione italiana. 

Attestazione: documento da allegare alla Carta di Esercizio e dal quale si evince l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali dell'operatore ambulante.

La verifica relativa all’assolvimento degli obblighi di cui sopra è effettuata annualmente da uno dei Comuni sede di posteggio o, solo per l’attività svolta in modo itinerante, dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. La predetta verifica può essere effettuata anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale ed è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall’operatore. Pertanto l’attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno.

L’attestazione può essere richiesta dall’operatore o da un intermediario standard a uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio e deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo informatico “Carta di Esercizio ed Attestazioni” presente all’interno della piattaforma informatica Procedimenti.

Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra possono rilasciare direttamente l’attestazione.

L’attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l’attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente ad altra regione italiana. 

I produttori agricoli non hanno l’obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell’attestazione annuale.

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Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento di domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'assegnazione di concessione di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati: la graduatoria finale verrà pubblicata nei tempi previsti dal bando.

Durata massima dei procedimenti di comunicazione di subingresso, variazione, cessazione attività: trenta giorni.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

La presentazione delle pratiche (SCIA e comunicazioni) non prevede alcun pagamento.

E’ previsto il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16, per la presentazione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni.

Il pagamento della tariffa per diritti sanitari, qualora dovuto, dovrà essere effettuato con modalità elettronica attraverso il portatale PagoPa di ATS Brescia, raggiungibile al seguente link:

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=ATSBS

Si precisa che va effettuato un versamento per ogni attività soggetta a registrazione da parte dell’organo sanitario (un versamento per ogni SCIA presentata).

Sono escluse dal pagamento le pratiche relative alla cessazione, alla sospensione/ripresa di attività e le SCIA di variazione dei soggetti non correlate alla variazione della ragione sociale o della sede legale dell’impresa).

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Contatti Utili

Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2978794
Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2978881
Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2978857
Telefono Supporto Impresainungiorno.gov.it (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30) : +39 0664892892

Ultimo aggiornamento: 29 agosto 2025, 13:00

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