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Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Servizio attivo

Gestione dei procedimenti amministrativi relativi all’esercizio dell’attività di commercio itinerante su aree pubbliche.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Imprese individuali, società, associazioni od organismi collettivi che intendano esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Le persone fisiche devono essere in possesso dell’iscrizione alla CCIAA.

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Descrizione

Per commercio in forma itinerante si intende la vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari e non alimentari. L’attività è svolta con mezzi mobili e senza concessione di posteggio e con soste limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita. 

È necessario possedere l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica Tipo B (itinerante), rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.

Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività sono previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche, in conformità alla Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 -​​ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
  • Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n. 4054 e successive modifiche e integrazioni
  • Regolamento comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche adottato con Deliberazione C.C. 16/02/2004 n. 22/3035 P.G. e successive modifiche e integrazioni
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Come fare

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività, occorre presentare esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Brescia, tramite la piattaforma nazionale “impresainungiorno.gov.it”, una domanda di nuova autorizzazione o una comunicazione di subingresso o di variazione dell’attività.

Le pratiche presentate in modalità diversa da quella sopra descritta verranno considerate irricevibili e quindi non produrranno alcun effetto giuridico.

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).

Il servizio Suap riceve solo su appuntamento online che potrà essere fissato tramite il Servizio di prenotazione appuntamenti online, lasciando il proprio numero di telefono e la propria mail.

Non essendo possibile accedere in presenza presso i nostri uffici sarete contattati telefonicamente, da un nostro operatore, all'orario indicato nell'appuntamento.

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Cosa serve

Requisiti soggettivi per svolgimento attività nel settore merceologico non alimentare

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.

Requisiti professionali (in caso di vendita o somministrazione di prodotti alimentari) per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari l’operatore deve essere in possesso, oltre che dei requisiti morali, di uno dei seguenti requisiti professionali, previsti per il settore alimentare dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale dell’impresa, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti oggettivi

L’attività può essere svolta solamente con mezzi mobili quali negozio mobile, autocarro, autoveicolo ad uso promiscuo.

Nuova apertura attività

Documentazione da presentare attraverso la piattaforma “Impresainungiorno”:

  • domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
  • qualora l'attività sia riferita al settore alimentare/somministrazione:
    • SCIA sanitaria congiunta, di competenza di ATS di Brescia, per attività senza sede fissa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004;
    • ricevuta di pagamento della tariffa sanitaria forfettaria di 20 euro per diritti sanitari;

La domanda e l'autorizzazione sono soggette ciascuna all’assolvimento dell’imposta di bollo da 16,00 euro, per cui il richiedente deve riportare nella domanda i numeri di serie identificativi delle due marche da bollo acquistate.

  • comunicazione di avvio attività a seguito di rilascio dell’autorizzazione di tipo B.

Subingresso in attività esistente e reintestazione dell'autorizzazione

Documentazione da presentare attraverso la piattaforma “Impresainungiorno”:

  • comunicazione per subingresso in attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in cui è contenuta l’autocertificazione del possesso di requisiti soggettivi;
  • qualora l'attività sia riferita al settore alimentare/somministrazione:
    • notifica sanitaria congiunta di competenza di ATS di Brescia, per aggiornamento della registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004;
    • ricevuta di pagamento della tariffa sanitaria forfettaria di 20 euro, per diritti sanitari;
  • copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione d’azienda o, in alternativa, certificazione notarile di avvenuta stipula del relativo contratto;
  • autorizzazione originaria. 

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio dell’attività comporta di diritto il trasferimento a chi subentra dell’autorizzazione amministrativa e dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento ed il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti.

Il subentrante deve comunicare al Comune nel quale intende avviare l’attività l’avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data di stipula del contratto, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Qualora il Comune indicato dal subentrante nella comunicazione sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare attraverso la piattaforma “Impresainungiorno”, in caso di variazione di legale rappresentante, sede legale/residenza del titolare, denominazione/ragione sociale, forma giuridica, compagine sociale, soggetto preposto al commercio alimentare, titolo legittimante l’esercizio dell’attività:

  • SCIA per variazione soggetti in attività di commercio su area pubblica;
  • qualora l'attività sia riferita al settore alimentare/somministrazione:
    • notifica sanitaria congiunta, di competenza di ATS di Brescia, per aggiornamento della registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004;
    • in caso di variazione della ragione sociale o della sede legale dell’impresa: ricevuta di pagamento della tariffa sanitaria forfettaria di 20 euro per diritti sanitari.

Per ottenere l’estensione del settore merceologico in autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, è necessario presentare la domanda corrispondente attraverso la piattaforma “Impresainungiorno”.

Cessazione dell'attività

In caso di cessazione, il titolare deve presentare la comunicazione di cessazione attività attraverso la piattaforma Impresainungiorno.gov.it.

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Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (di tipo B), rilasciata dal Comune dove il richiedente intende iniziare la propria attività.

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell’autorizzazione, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, attraverso la pratica a ciò predisposta sulla piattaforma Impresainungiorno.gov.it.

La validità dell’autorizzazione è permanente, fino al mantenimento dei requisiti necessari, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare.

L'autorizzazione abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla partecipazione ai mercati settimanali scoperti in qualità di spuntista ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore commerciale non può essere rilasciata più di una nuova autorizzazione in forma itinerante.

Il titolo autorizzatorio al commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. A tal fine occorre munirsi della Carta di esercizio dell’Attestazione annuale, ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010.

Carta di Esercizio: documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicati, oltre ai dati anagrafici dell'impresa, i dati relativi ai titoli autorizzativi in possesso dell'operatore. La Carta di Esercizio non sostituisce i titoli autorizzativi che devono essere esibiti, in originale, ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.  

Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare dell’autorizzazione e/o da altro soggetto inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio.

La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo informatico “Carta di Esercizio ed Attestazioni” presente all’interno della piattaforma informatica Procedimenti (raggiungibile dal sito www.procedimenti.servizirl.it), direttamente dall’esercente (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale (intermediari esclusivi).

I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai Comuni in cui è svolta l’attività su posteggio o dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione itinerante.

La carta di esercizio non deve essere richiesta agli operatori che esercitano in Lombardia in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un Comune di un’altra regione italiana. 

Attestazione: documento da allegare alla Carta di Esercizio e dal quale si evince l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali dell'operatore ambulante.

La verifica relativa all’assolvimento degli obblighi di cui sopra è effettuata annualmente da uno dei Comuni sede di posteggio o, solo per l’attività svolta in modo itinerante, dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. La predetta verifica può essere effettuata anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale ed è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall’operatore. Pertanto l’attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno.

L’attestazione può essere richiesta dall’operatore o da un intermediario standard a uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio e deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo informatico “Carta di Esercizio ed Attestazioni” presente all’interno della piattaforma informatica Procedimenti.

Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra possono rilasciare direttamente l’attestazione.

L’attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l’attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente ad altra regione italiana.

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Tempi e scadenze

La domanda di rilascio di nuova autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della stessa.

Il subentrante in attività deve comunicare l’avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

Pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16, per la presentazione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni.

Il pagamento della tariffa per diritti sanitari, qualora dovuto, dovrà essere effettuato con modalità elettronica attraverso il portatale PagoPa di ATS Brescia, raggiungibile al seguente link:

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=ATSBS

Si precisa che va effettuato un versamento per ogni attività soggetta a registrazione da parte dell’organo sanitario (un versamento per ogni SCIA presentata).

Sono escluse dal pagamento le pratiche relative alla cessazione, alla sospensione/ripresa di attività e le SCIA di variazione dei soggetti non correlate alla variazione della ragione sociale o della sede legale dell’impresa).

 

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Contatti Utili

Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2978794
Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2978881
Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2978857
Telefono Supporto Impresainungiorno.gov.it (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30) : +39 0664892892

Ultimo aggiornamento: 29 agosto 2025, 12:51

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