Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutta la cittadinanza. Il servizio è a domanda individuale.
Descrizione
L’autenticazione della sottoscrizione (meglio nota come “autentica di firma”) è il procedimento con il quale l’operatore comunale incaricato dal Sindaco provvede ad attestare che la firma, apposta dal cittadino in calce ad un atto o documento, istanza, dichiarazione è autentica, in quanto la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del soggetto dichiarante. L’attestazione di autenticità della firma viene redatta e firmata dal dipendente addetto in calce all’atto o documento presentato dal cittadino.
L’articolo 2703 del Codice civile stabilisce che si considera riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Dalla lettura dell’articolo emerge una distinzione in ordine ai soggetti competenti ad autenticare la sottoscrizione:
- notai, che hanno una competenza generale nell’autenticare le sottoscrizioni di atti, ivi comprese le scritture private aventi contenuto negoziale
- gli altri pubblici ufficiali, tra i quali l’incaricato dal Sindaco, che invece devono essere appositamente autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni.
La principale norma di riferimento che autorizza l’incaricato dal Sindaco ad autenticare le sottoscrizioni è l’articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in particolare per le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate a soggetti privati e per le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
Ulteriori disposizioni normative attribuiscono all’operatore comunale specifiche competenze in ordine all’autenticazione delle sottoscrizioni:
- l’articolo 14 della L. n. 53/1990 in materia di autenticazione di firme nel procedimento elettorale
- l’articolo 3 comma 7 del d.P.R. n. 169/2005 sul regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali
- l’articolo 8, comma 3-bis, della L. n. 386/1990 sulle quietanze liberatorie per gli assegni bancari, introdotto dal D.L. n. 70/2011
- l’articolo 7 del D.L. n. 223/2006 sugli atti di alienazione di beni mobili registrati quali autoveicoli, motocicli, natanti
- l’articolo 31 comma 3 della L. n. 184/1983 sul consenso scritto all’incontro fra gli aspiranti all’adozione ed il minore
- l’articolo 39 del D.lgs. n. 271/1989 in materia di atti previsti dal codice di procedura penale
La norma di semplificazione stabilisce che NON è prevista l’autenticazione della sottoscrizione per le istanze o le dichiarazioni sostitutive da produrre alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi. In questi casi l’autenticità della sottoscrizione è garantita con le modalità previste dall’articolo 38 del d.P.R. n. 445/2000, cioè i documenti sono sottoscritti dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, oppure sono sottoscritti e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Si evidenziano poi una serie di esempi di atti e documenti rispetto ai quali l’incaricato del Sindaco NON può provvedere ad autenticare la sottoscrizione
- i negozi giuridici e quegli atti con cui un soggetto si impegna a porre in essere un determinato comportamento o ad eseguire una determinata obbligazione
- le dichiarazioni con le quali un soggetto rinuncia ad una determinata prestazione o ad un determinato beneficio
- gli atti unilaterali ovvero gli atti giuridici che producono la costituzione, la regolazione o l’estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale per effetto della sola dichiarazione unilaterale dell’autore dell’atto
- le procure, ossia quei negozi giuridici con cui un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di rappresentarlo, ossia di compiere atti giuridici in suo nome e per suo conto.
Come fare
Accesso personale agli sportelli dell’Anagrafe centrale in Palazzo Broletto o presso gli sportelli di una delle quattro anagrafi decentrate sul territorio cittadino, con le seguenti modalità:
-
prenotazione di appuntamento, scegliendo il servizio richiesto, il giorno e l’ora dell’appuntamento attraverso il portale dedicato alle prenotazioni dei Servizi Demografici
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invio di apposita richiesta via pec all’indirizzo di: demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it, allegando copia del documento d’identità e lasciando un recapito telefonico
L’adempimento non è vincolato al luogo di residenza del richiedente.
Cosa serve
Esibizione del documento di identità (o di riconoscimento) da parte del soggetto che richiede l’autenticazione della sottoscrizione e dell’atto o documento od istanza o dichiarazione da autenticare.
Cosa si ottiene
Autenticazione della sottoscrizione
Tempi e scadenze
Autenticazione immediata
Accedi al servizio
Canale fisico:
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:
Costi
Gli atti autenticati dall’incaricato del Sindaco sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, attualmente nella misura di euro 16,00. La firma autenticata potrà essere rilasciata in esenzione dall’imposta di bollo solo nei casi in cui l’esenzione sia prevista da norme specifiche. Sono dovuti anche i diritti di segreteria nella misura di 0,52 euro, ridotti ad euro 0,26 nei casi in cui la legge ammetta la carta non bollata, ovvero azzerati nei casi per i quali le leggi ed i regolamenti dispongano che il rilascio debba farsi senza spesa.
Il pagamento può avvenire sia in modalità elettronica (a seguito di emissione di avviso di pagamento circuito PagoPA), sia in contanti, presso lo sportello anagrafico.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026, 11:29