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Unione civile tra persone dello stesso sesso

Servizio attivo

Informazioni sulla costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso

Argomenti:
Matrimonio
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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Persone dello stesso sesso che intendono costituire il riconoscimento della propria unione

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Descrizione

Con l'introduzione dei nuovi istituti previsti dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016, le coppie hanno a disposizione due possibilità per il riconoscimento della propria unione: la convivenza di fatto, destinata alle persone dello stesso sesso o di sesso diverso, e l'unione civile destinata unicamente alle persone dello stesso sesso. 

L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti, alla presenza di due testimoni. Per poter costituire l’unione civile è necessario: 

  • essere dello stesso sesso; 

  • avere compiuto la maggiore età;

  • essere di stato libero;

  • non essere interdetti;

  • non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del codice civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione);

  • non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte;

  • per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile ex art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità.

Le parti presentano all’Ufficiale di Stato Civile richiesta di voler costituire unione civile (redazione processo verbale).

L'Ufficiale dello Stato Civile cura l'istruttoria preliminare per la verifica dell’insussistenza di impedimenti.

Le cerimonie di costituzione delle unioni civili (trascorsi almeno 30 giorni dalla redazione del processo verbale di richiesta e non oltre 180 giorni)  sono celebrate dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali delegati. Le parti, in sede di istruttoria preliminare, possono scegliere di utilizzare una delle seguenti sale:

  • Palazzo Broletto (sala gratuita): Sala Conferenze dell'Emeroteca presso il Settore Servizi Demografici;

  • Palazzo Loggia (sala a pagamento): Sala dei Giudici;

  • Museo di Santa Giulia (sala a pagamento): Sala Conferenze - Auditorium 

  • Pinacoteca Tosio Martinengo (sala a pagamento): Sala Conferenze

L'unione civile prevede la scelta del regime patrimoniale: con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunione dei beni.

 

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Come fare

La richiesta di costituzione dell’unione civile è presentata all’ufficio dello stato civile del Comune scelto dalle parti (la richiesta può essere presentata in qualsiasi comune italiano). Se una o entrambe le parti non possono presentarsi, la richiesta di costituzione dell’unione civile può essere fatta da persona che ha ricevuto dalle parti uno speciale incarico.

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Cosa serve

Carta di identità o passaporto in corso di validità.

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Cosa si ottiene

Una volta formato l’atto, l’Ufficiale di Stato Civile:

  • provvede alla comunicazione/annotazione sugli atti di nascita delle parti dell’unione;

  • provvede alla comunicazione/aggiornamento anagrafico;

  • trasmette l’atto di costituzione dell’unione agli uffici di stato civile dei comuni di residenza delle parti se diversi da quello dell'unione per la relativa trascrizione; 

  • certifica la costituzione dell’unione.

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Tempi e scadenze

L’unione civile deve essere costituita entro 180 gg. dalla conclusione delle verifiche da parte dell’Ufficiale di stato civile. Se la costituzione dell’unione civile non avviene nei 180 gg. successivi, la richiesta delle parti e le verifiche si considerano come non avvenute.

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Canale digitale:

Canale fisico:

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Costi

Il verbale di richiesta di costituzione di unione civile è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00. È altresì soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00, l'eventuale richiesta di voler costituire l'unione civile in un Comune diverso da quello scelto per avviare l'istruttoria preliminare.

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Contatti Utili

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2026, 12:56

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