Materie del servizio
A chi è rivolto
Cittadini dimoranti nel territorio del Comune di Brescia al nuovo indirizzo dichiarato.
Descrizione
La dichiarazione anagrafica di residenza con provenienza per la prima volta dall'estero o da irreperibilità (definite iscrizioni anagrafiche), il trasferimento di residenza con provenienza da un altro Comune italiano e il cambio di abitazione all'interno del territorio comunale (definiti mutazioni anagrafiche) devono essere tempestivamente dichiarati all'ufficiale d'anagrafe del Comune in cui è avvenuto il trasferimento, comunicando i dati della nuova abitazione, i dati delle persone che si sono trasferite ed i dati di coloro che già vi risiedono.
Come fare
L’interessato rende la dichiarazione di residenza direttamente dal portale telematico nazionale ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it/ , accedendo con l’identità digitale (SPID; CIE; CNS – TS), nei seguenti casi:
- cambio di abitazione nell’ambito del Comune di Brescia;
- cambio di residenza per trasferimento nel Comune di Brescia con provenienza da altro Comune;
- rientro in Italia presso il nostro Comune, con provenienza dall’estero, per il cittadino italiano iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Per le altre tipologie di dichiarazione di residenza (prima iscrizione da estero o ricomparsa da irreperibilità; ingresso in convivenze anagrafiche; persona senza fissa dimora), o per coloro che non possiedono un'identità digitale, attraverso la compilazione del modello ministeriale di dichiarazione di residenza, da presentare all’anagrafe comunale, secondo le seguenti modalità alternative:
-
trasmissione del modello e relativi allegati all’indirizzo di posta elettronica certificata demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it utilizzando per la trasmissione anche una semplice casella e-mail;
-
trasmissione del modello e relativi allegati per raccomandata all’indirizzo postale Comune di Brescia, Settore Servizi demografici, p.zza Paolo VI, Palazzo Broletto, 25121 Brescia,
presentazione degli interessati agli sportelli anagrafici di Palazzo Broletto o delle quattro anagrafi decentrate, previa prenotazione di appuntamento attraverso i servizi di prenotazione online dell’Ente, Servizi demografici, Anagrafe, scegliendo il servizio (residenza), il luogo, il giorno e l’orario della prenotazione: https://prenotazionidemografici.comune.brescia.it/
Cosa serve
-
i documenti d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente;
-
la documentazione che comprova il titolo giuridico di disponibilità dell’immobile, come ad esempio l’atto di compravendita, il contratto di locazione, o comodato, l’atto d’assegnazione dell’alloggio in edilizia residenziale pubblica; il titolo di usufrutto; la dichiarazione di assenso da parte del proprietario/detentore dell’alloggio nel caso di occupazione ad altro titolo;
-
per coloro che provengono da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve essere allegata la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti;
-
I cittadini non italiani devono altresì presentare all’ufficiale d’anagrafe anche la documentazione attestante la condizione di regolarità del soggiorno ai fini della iscrizione anagrafica. Tale condizione e la relativa documentazione presentano contenuti diversi a seconda che la dichiarazione di residenza anagrafica riguardi il cittadino di Stato appartenete all’Unione europea o il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea.
Cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea
Requisiti di regolarità del soggiorno dei cittadini dell’Unione europea sono definiti dalla direttiva comunitaria 2004/38/CE, che ha avuto attuazione in Italia con il D.lgs. n. 30/2007. L’articolo 9 prevede che il cittadino UE per l’iscrizione anagrafica, oltre al requisito della dimora abituale, deve dimostrare il possesso dei requisiti definiti dall’articolo 7 del medesimo decreto, che consentono il soggiorno sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi. Quindi per i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea, sono necessari anche i seguenti documenti, in relazione alla corrispondente situazione (allegato B alla circolare del Ministero dell’Interno (DAIT) n. 9 del 27 aprile 2012):
- Cittadino lavoratore subordinato o autonomo
- copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza;
- documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
- copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
- autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale determinato annualmente. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;
- copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37). La TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea;
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- Cittadino studente (non lavoratore)
- copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
- documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;
- autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale rideterminato annualmente. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;
- copertura dei rischi sanitari: per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario; per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- Familiare UE di cittadino di cui ai punti precedenti
- copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
- copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente).
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, c. 3, lett. b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.
Per familiare di cittadino dell’Unione europea s’intende: il coniuge o l’unito civilmente; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del D.lgs. n.30/2007). Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra-ventunenni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.
Cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea
La regolarità del soggiorno dei cittadini extra UE è disciplinata dal D.lgs. n. 286/1998 e dal relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999). All’articolo 15, il regolamento di attuazione specifica che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla L. n. 1228/1954 e dal d.P.R. n. 223/1989. Ciò significa che la regolarità del soggiorno del cittadino di Stato non appartenete all’Unione europea costituisce una condizione di ricevibilità e di procedibilità della dichiarazione anagrafica. Quindi per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sono necessari i seguenti documenti, in relazione alla corrispondente situazione (allegato A alla circolare del Ministero dell’Interno (DAIT) n. 9 del 27 aprile 2012):
- Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- copia del titolo di soggiorno scaduto;
- ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno;
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione;
- ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico;
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione;
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
Richiedenti protezione internazionale
La regola della necessaria esibizione del passaporto (o documento equipollente) per la prima iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero non trova applicazione nel caso dei richiedenti protezione internazionale. I richiedenti protezione internazionale sono tutti coloro che hanno presentato la domanda di protezione internazionale e che sono in attesa della decisione definitiva. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2020 e del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, il richiedente protezione internazionale ha diritto di essere iscritto in anagrafe presentando il permesso di soggiorno per richiesta asilo oppure la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, che costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
Cosa si ottiene
Registrazione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente dell’iscrizione o mutazione di residenza.
Tempi e scadenze
Registrazione nei 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione della dichiarazione.
Casi particolari
La dichiarazione di residenza sarà considerata irricevibile nei seguenti casi:
-
quando il modulo e/o la documentazione ad essa allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
-
quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
-
quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
-
quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
-
quando non è stata allegata copia del titolo registrato che dà diritto ad occupare l’immobile: contratto di proprietà, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24) oppure, qualora la copia del contratto non sia stata allegata, la dichiarazione è irricevibile nel caso in cui non sia stata compilata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportata in calce alla pagina. L’art. 5 – primo comma - del Decreto-legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, dispone infatti che: “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e agli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”;
-
quando per i cittadini NON italiani manchino rispettivamente i documenti di cui agli allegati A (documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) e B (documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea) alla circolare del Ministero dell’Interno (DAIT) n. 9 del 27 aprile 2012.
Per le persone che:
-
entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc.):
è il capo convivenza (non il diretto interessato) che effettua l'iscrizione anagrafica su apposito modulo corredato di data, timbro e firma del capo convivenza; -
entrano a far parte di un nucleo familiare già residente (anche se non necessariamente nello stesso stato di famiglia), all'atto della dichiarazione di residenza è necessario specificare le generalità di un componente della famiglia ed indicare la sussistenza o meno di rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o di vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente;
-
le dichiarazioni relative ai minori possono essere presentate solamente da chi ne esercita la potestà o tutela.
Costi
La dichiarazione di residenza è gratuita.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2026, 12:26