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Gestione Attività Commercio al dettaglio in sede fissa saldi e vendite straordinarie

Servizio attivo

Le imprese commerciali possono fare vendite straordinarie come saldi stagionali, promozioni e liquidazioni per esaurire la merce. Ogni tipo ha regole specifiche e durate diverse.

Argomenti:
Imprese
Municipium

Materie del servizio

Municipium

A chi è rivolto

Attività economico - commerciali

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Descrizione

Le imprese commerciali che sono in attività possono effettuare i seguenti tipi di vendita straordinaria

Vendita di fine stagione (Saldi)

Possono essere posti in saldo tutti i prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti  che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendita può essere effettuato soltanto in due periodi dell'anno e per una durata massima di 60 giorni.

La Regione Lombardia ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (saldi) nel modo seguente:

  • per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per una durata di 60 giorni;
  • per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio, per una durata di 60 giorni

Le vendite di fine stagione non necessitano di preventiva comunicazione al Comune.

Vendita promozionale

Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti e ribassi sul prezzo normale di vendita. 

Le vendite promozionali di prodotti oggetto di saldo, non possono essere effettuate durante il periodo dei saldi e nei 30 giorni antecedenti i saldi (art. 116 della L.R. 02.02.2010 n.6 - L.R. n. 9 del 27.3.2017).

Le vendite promozionali di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggetti ad alcuna limitazione.

Le vendite promozionali non necessitano di preventiva comunicazione al Comune.

Vendita di liquidazione

È effettuata al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:

  • cessazione dell'attività: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane
  • trasferimento dell'azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane
  • trasformazione o rinnovo dei locali ( nonchè accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa delo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24 del codice della protezione civile di cui al D.l. 2 gennaio 2018 n. 1 ): si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima 6 settimane. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria e non può essere effettuata nei 30 giorni antecedenti la vendita di fine stagione.

Normativa di riferimento

  • Liquidazione schema riassuntivo (vedi allegati)
  • Legge 30 dicembre 2023 n. 214 - Legge annuale per il percato e la concorrenza 2022
  • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114​ - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
  • Legge regionale (Regione Lombardia) 2 febbraio 2010, n. 6  - Art. 114 - ​Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
  • Legge Regionale  n. 9  del 27 marzo 2017 - Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti la disciplina delle vendite di liquidazione e promozionali
  • L.G.R. 14 Dicembre 2011 n. IX/2667 - ​Aggiornamento della disciplina dei saldi
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Come fare

Il servizio Suap riceve solo su appuntamento online che potrà essere fissato tramite il Servizio di prenotazione appuntamenti online, lasciando il proprio numero di telefono e la propria mail.

Non essendo possibile accedere in presenza presso i nostri uffici sarete contattati telefonicamente, da un nostro operatore, all'orario indicato nell'appuntamento.

Solo per Vendita di liquidazione: presenta la pratica dallo sportello telematico SUAP (portale impresainungiorno). Per gli altri tipi di vendita, non è necessaria preventiva comunicazione al Comune.

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Cosa serve

Allegati:

  • Vendita di liquidazione, elenco delle merci da porre in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità delle stesse
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Cosa si ottiene

La comunicazione è per mera notifica agli enti competenti

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Tempi e scadenze

La comunicazione deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

Non sono previsti oneri

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Contatti Utili

Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2978640
Telefono Supporto Impresainungiorno.gov.it (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30) : +39 0664892892

Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2025, 10:26

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