Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti.
Possono richiedere l'accesso documentale ad un procedimento chiuso o ancora in corso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Descrizione
L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione e di estrarre una copia di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione. La Legge n. 241/1990 garantisce tale diritto per favorire la partecipazione dei soggetti interessati e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
Normativa di riferimento
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali.
- GDPR UE/2016/679 del 27/04/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.
- Regolamento comunale per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Adottato dal Commissario Straordinario in data 16.11.1994 con provvedimento n. 238 16.11.1994
Come fare
Accesso informale (richiesta verbale): se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, ossia dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o possiede stabilmente il documento e non ci siano dubbi sulla legittimazione e sull’identità del richiedente. La valutazione sull'ammissione dell'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.
Accesso formale (richiesta scritta): qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta di accesso in via informale, in quanto sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente o sull’interesse da questi manifestato di accedere agli atti o sull’eventuale presenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare istanza formale scritta e firmata, nella quale dovrà specificare i propri dati anagrafici e il motivo della richiesta.
La richiesta può essere presentata sia tramite la piattaforma "Impresa in un giorno" - scelta Settore attività: "Richiesta accesso ai documenti amministrativi", sia tramite Posta Elettronica Certificata (pec), inviando il modulo predisposto in formato PDF, compilato e sottoscritto dal richiedente.
Il servizio Suap riceve solo su appuntamento online che potrà essere fissato tramite il Servizio di prenotazione appuntamenti online, lasciando il proprio numero di telefono e la propria mail.
Non essendo possibile accedere in presenza presso i nostri uffici sarete contattati telefonicamente, da un nostro operatore, all'orario indicato nell'appuntamento.
Se la domanda di accesso agli atti è incompleta, l'Amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione dell’integrazione.
I termini entro i quali deve essere negato o consentito l’accesso possono essere sospesi se ci sono controinteressati. In questo caso, la pubblica amministrazione procedente è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della domanda stessa. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d'accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione decide sulla domanda.
Cosa serve
In caso di invio a mezzo PEC: Modulo per richiesta di accesso agli atti; documento di identità del richiedente (qualora la richiesta non sia firmata digitalmente).
La richiesta può essere presentata dai diretti interessati o da persone delegate.
La delega, con copia fotostatica del documento di identità valido del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente, il cittadino può visionare e ottenere copia del documento richiesto. L'accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi e un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione del documento o estrarne copia.
Nel caso di accesso informale oppure di documenti in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, la presa visione e il rilascio di copia sono immediati.
L’accesso ai documenti non può essere negato se sia sufficiente differirlo per renderlo possibile. Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dall’art. 24 della legge 241/90. Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Non sono previsti oneri per la presentazione della pratica.
Se si chiede l’estrazione di copia cartacea dei documenti è necessario pagare i relativi costi di riproduzione.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2025, 11:13