Salta al contenuto principale

Iscrizione AIRE

Servizio attivo

Modalità d’iscrizione all’AIRE per trasferimento della residenza all’estero

Argomenti:
Residenza
Municipium

Materie del servizio

Municipium

A chi è rivolto

Cittadini italiani regolarmente residenti all’estero.

Municipium

Descrizione

L’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), istituita dalla Legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituisce una sezione di ANPR, gestita presso il Ministero dell’Interno in modalità digitale, pur rimanendo nella competenza del Sindaco la corretta gestione amministrativa e il puntuale aggiornamento. 

Non tutti gli italiani che vivono all’estero sono tenuti ad iscriversi all’AIRE. Coloro che si recano in altro Stato per un arco di tempo limitato, per turismo, studio o altro, non rientrano nella categoria dei soggetti che trasferiscono la residenza all’estero e, pertanto, non sono destinatari delle regole che disciplinano la tenuta di tale anagrafe. Sono ad oggi esclusi da tale obbligo, in base a disposizioni desunte da fonti diverse, i seguenti soggetti: 

  • quanti mantengano la propria permanenza per un periodo inferiore ai 12 mesi (art. 1, comma 8, L. n. 470/1988); 

  • coloro che svolgono occupazioni stagionali (art. 1, comma 9, lett. a L. n. 470/1988);  

  • i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale (art. 38, comma 1 D.lgs. n. 64/2017); 

  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, per i quali sia intervenuta notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 1961 e del 1963, ratificate con L. n. 804/1967; 

  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero. L’iscrizione all’AIRE comporta per i cittadini italiani la possibilità di usufruire dei servizi consolari (rilascio documenti e dichiarazioni, passaporti, patenti di guida, pensioni, assistenza, servizio militare, atti notarili, stato civile, ecc.), di ottenere certificati dal Comune di iscrizione AIRE e dal Consolato nella cui circoscrizione sono residenti e numerose agevolazioni legate a leggi nazionali e regionali, nonché di esercitare con regolarità il diritto di voto. 

Per la pubblica amministrazione, l’AIRE rappresenta il principale strumento amministrativo per programmare in modo più razionale gli interventi a favore della comunità degli italiani all’estero, garantire loro in modo rapido l’erogazione dei propri servizi, oltre ad una più puntuale convocazione al voto in occasione di consultazioni elettorali. Infatti, l’iscrizione nell’AIRE implica automaticamente l’iscrizione dei cittadini che diventano maggiorenni nelle liste elettorali del Comune di iscrizione AIRE e la formazione da parte dell’ufficiale elettorale del fascicolo elettorale. 

Due sono i presupposti per l’iscrizione in AIRE: il possesso della cittadinanza italiana e la dimora abituale all’estero. 

Due sono anche le modalità d’iscrizione all’AIRE per trasferimento della residenza all’estero:

  1. Dichiarazione d'espatrio resa direttamente al Consolato italiano all'estero: l’interessato rende dichiarazione all’ufficio consolare competente in base al luogo di residenza all’estero entro 90 giorni dalla data in cui ha trasferito la sua residenza (art. 6, comma 1, L. n. 470/1988), indicando i propri dati e, nel caso, anche quelli degli altri componenti la famiglia su cui esercita la responsabilità genitoriale o tutela, cittadini italiani che espatriano. Da quella data decorre l’iscrizione, per quanto stabilito dal D.L. n. 22/2019 convertito, con modificazioni, nella L. n. 41/2019;

  2. Dichiarazione resa al Comune di residenza in Italia prima di espatriare: l’ufficiale di anagrafe comunale riceve la dichiarazione di trasferimento all’estero; informa il cittadino che entro 90 giorni dalla data di espatrio dovrà presentarsi al Consolato italiano della circoscrizione di nuova residenza all’estero per rendere analoga dichiarazione. Il trasferimento di residenza all’estero, affinché possa dar luogo all’iscrizione AIRE, deve essere effettivo. Per tale motivo l’ufficiale d’anagrafe trasmette apposita comunicazione al Consolato per ricevere la necessaria conferma. La decorrenza dell’iscrizione AIRE corrisponderà alla data di presentazione della dichiarazione di trasferimento all’estero. Se l’interessato si presenterà al Consolato dopo il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione in Comune, la decorrenza dell’iscrizione AIRE corrisponderà alla data di presentazione della dichiarazione al Consolato. Il Comune potrà dunque procedere all’iscrizione AIRE soltanto se perverrà il modello CONS01 (o modello sostitutivo) dal Consolato. In caso contrario, in conformità a quanto previsto della circolare del Ministero dell’Interno MI.A.C.E.L. n. 12 del 26 giugno 1990, si procederà alla cancellazione degli interessati dall’Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata, e non già per emigrazione all’estero.

 

Municipium

Come fare

Dichirazione d'espatrio resa direttamente al Consolato italiano all'estero

L’interessato rende dichiarazione all’ufficio consolare competente in base al luogo di residenza all’estero entro 90 giorni dalla data in cui ha trasferito la sua residenza (art. 6, comma 1, L. n. 470/1988), indicando i propri dati e, nel caso, anche quelli degli altri componenti la famiglia su cui esercita la responsabilità genitoriale o tutela, cittadini italiani che espatriano. Sono indispensabili, oltre al cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il comune di registrazione dell’atto di nascita; gli estremi della registrazione stessa (numero, parte, serie, anno). Viene richiesta inoltre la documentazione che comprovi la residenza nella circoscrizione consolare. 

Il Consolato italiano provvede all’inserimento dei dati nei propri schedari e alla comunicazione al Comune italiano di ultima residenza dell’avvenuto espatrio, mediante invio del modello o dei modelli CONS01, dove dev’essere inserita obbligatoriamente la data in cui il cittadino ha presentato domanda d’iscrizione all’Anagrafe degli italiani all’estero; è da quella data che deve decorrere l’iscrizione, per quanto stabilito dal D.L. n. 22/2019 convertito, con modificazioni, nella L. n. 41/2019.

Tale procedura e decorrenza si applicano sia ai cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all’estero, sia a coloro che, già iscritti all’AIRE, cambiano la residenza all’estero. Da quel momento gli interessati possono già richiedere al Consolato l’emissione di alcuni certificati anagrafici (residenza e stato di famiglia), il rilascio della carta di identità (se ne sono privi) e possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del d.P.R. n. 445/2000) per dichiarare il nuovo indirizzo e la composizione della famiglia. 

Il Consolato trasmette quindi il modello CONS01 al Comune competente per i conseguenti adempimenti anagrafici. Entro 45 giorni l’ufficiale d’anagrafe comunale fissa l’esecuzione di un accertamento per verificare che i neoiscritti all’AIRE non abbiano più l’abituale dimora al precedente indirizzo in Brescia, quindi provvede alla mutazione della posizione anagrafica del nominativo (o dei nominativi) come residente/i all’estero, registrando l’indirizzo estero; costituendo la scheda di famiglia AIRE (oppure aggiornando la scheda di famiglia AIRE qualora il soggetto si aggreghi ad una famiglia AIRE già costituita), provvedendo a confermare l’avvenuta registrazione in AIRE al competente Consolato e all’interessato. Se entro il termine di 45 giorni dall’apertura della pratica anagrafica, il richiedente non riceve alcuna comunicazione di preavviso di rigetto (ex art. 10/bis l. n. 241/1990) con la quale viene segnalata la persistenza della sua dimora abituale nel territorio comunale, quanto dichiarato in sede di dichiarazione di residenza resa al Consolato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione di tale dichiarazione ed il richiedente è definitivamente iscritto all’AIRE. 

È possibile presentare osservazioni o documentazione integrativa entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto dell’istanza di iscrizione. L’eventuale provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza, notificato nelle forme di legge, è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Prefetto o, in caso di violazione di diritti soggettivi, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria;

Dichiarazione resa al Comune di residenza in Italia prima di espatriare

L’ufficiale di anagrafe comunale riceve la dichiarazione di trasferimento all’estero; informa il cittadino che entro 90 giorni dalla data di espatrio dovrà presentarsi al Consolato italiano della circoscrizione di nuova residenza all’estero per rendere analoga dichiarazione. Il trasferimento di residenza all’estero, affinché possa dar luogo all’iscrizione in AIRE, deve essere effettivo. Per tale motivo l’ufficiale di anagrafe trasmette apposita comunicazione al Consolato per ricevere la necessaria conferma (modello CONS01); allo stesso tempo dispone l’esecuzione di un accertamento per verificare che il cittadino sia effettivamente espatriato. Ricevuto il modello consolare, l’ufficiale di anagrafe provvede alla mutazione della posizione anagrafica del nominativo (o dei nominativi) come residente/i all’estero, registrando l’indirizzo estero; costituisce la scheda di famiglia AIRE (oppure aggiorna la scheda di famiglia AIRE qualora il soggetto si aggreghi ad una famiglia AIRE già costituita); provvede a comunicare l’avvenuta registrazione in AIRE al competente Consolato e all’interessato. 

La decorrenza della mutazione coinciderà con la data in cui l’interessato ha presentato la dichiarazione anagrafica in Comune. Se l’interessato si presenterà al Consolato dopo il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione in Comune, la decorrenza dell’iscrizione AIRE corrisponderà alla data di presentazione della dichiarazione al Consolato Se la conferma dell’effettivo trasferimento all’estero da parte del Consolato non perverrà nel termine di un anno dalla dichiarazione di trasferimento già resa dall’interessato al Comune e l’interessato non è nel contempo più reperibile nell’ambito comunale, il Comune dovrà cancellare il cittadino per irreperibilità accertata e non per emigrazione all’estero, con conseguente comunicazione al Prefetto. L’eventuale provvedimento definitivo di cancellazione per irreperibilità accertata, notificato nelle forme di legge, è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Prefetto o, in caso di violazione di diritti soggettivi, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria

Accesso al servizio presso canale fisico

  • Presso il Consolato di riferimento secondo le modalità di accesso dallo stesso indicate;

  • accesso personale esclusivamente agli sportelli anagrafici di Palazzo Broletto, previo appuntamento;

  • trasmissione del modello ministeriale di dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero e relativi allegati per raccomandata all’indirizzo postale Comune di Brescia, Settore Servizi demografici, p.zza Paolo VI, Palazzo Broletto, 25121 Brescia

Accesso al servizio presso canale digitale

  • È possibile accedere online alle informazioni ed ai servizi consolari attraverso IL PORTALE DEI SERVIZI CONSOLARI della Farnesina FAST IT, dedicato ai cittadini italiani residenti all’estero per comunicare, direttamente da casa, con la PA. al seguente indirizzo https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco  

  • presso il Comune di ultima residenza con le seguenti modalità:

  • trasmissione del modello ministeriale di dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero e relativi allegati all’indirizzo di posta elettronica certificata demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it  utilizzando per la trasmissione anche una semplice casella e-mail;

  • presentazione degli interessati esclusivamente agli sportelli anagrafici di Palazzo Broletto, previa prenotazione di appuntamento attraverso i servizi di prenotazione Online dell’Ente, Servizi demografici, Anagrafe (residenza), scegliendo il giorno e l’ora dell’appuntamento: https://prenotazionidemografici.comune.brescia.it/

Municipium

Cosa serve

Documento di identità o di riconoscimento in corso di validità da allegare alla modulistica.

Municipium

Cosa si ottiene

Iscrizione all’ Anagrafe degli italiani residenti all’estero 

Municipium

Tempi e scadenze

Il procedimento viene avviato entro i 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento del modello CONS01 proveniente dal competente Consolato, contenente la richiesta di iscrizione all’AIRE e di contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente.

Municipium

Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

Municipium

Costi

Nessun costo

Municipium

Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2026, 12:31

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot
Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy