Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio informativo è rivolto a tutti i cittadini. Il servizio di calcolo ed assistenza in materia di IMU è rivolto principalmente ai privati cittadini possessori di non oltre 5 immobili.
Descrizione
Aliquote, detrazioni e riduzioni
Per l'anno 2025 si applicano le aliquote approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2024:
- Aliquota 11,4‰ applicabile alle aree edificabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi sotto indicati.
- Aliquota 11,4‰ con riduzione del 50% della base imponibile per l’unità immobiliare classificata nella categoria catastale dall’A/2 all’A/7 e relative pertinenze¹, data in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori ai figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale e a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente a Brescia; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda a Brescia un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- Aliquota 8,8‰ con riduzione dell’imposta al 75% per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze¹ locate a canone concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 5, commi 1 e 3 della legge n. 431/1998: viene richiesta la presentazione di apposita comunicazione al Settore Fiscalità Locale in sede di prima applicazione dell’agevolazione o in caso di nuovo contratto (comunicazione comunale). Per proroghe/rinnovi di contratti già presentati è necessario trasmettere la ricevuta della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
- Aliquota 6‰ con detrazione di € 200,00 per abitazione principale e pertinenze¹ soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che abbiano trasferito la propria residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non sia locato, e subordinatamente alla presentazione entro il 16.12.2025 di apposita comunicazione al Settore Fiscalità Locale (comunicazione comunale).
- Aliquota 8,8‰ per le unità immobiliari concesse in comodato o in locazione a soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.
- Aliquota 0,8‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- Aliquota 10,6‰ per i terreni agricoli.
- Aliquota 0,0‰ per i terreni agricoli ricadenti nell'area individuata dall'ordinanza sindacale n. 208 del 20.11.2024 (c.d. zona Caffaro).
- Aliquota 10,9‰ per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D a disposizione, di proprietà di ONLUS o altri enti del terzo settore.
- Aliquota 10,9‰ per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D utilizzati direttamente dal soggetto passivo, solo nel caso in cui Il soggetto passivo utilizzatore sia ONLUS o altro ente del terzo settore.
- Aliquota 10,9‰ per le abitazioni di proprietà di ONLUS o altri enti del terzo settore.
- Aliquota 6,6‰ per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non adibiti ad abitazione principale per il periodo, fino a dodici mesi, di espletamento delle attività di assegnazione.
- Aliquota 0,0‰ per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.
Riduzioni
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico artistico.
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La riduzione è applicabile ai fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. Per aver diritto alla riduzione è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva al Settore Fiscalità Locale, attestante l’inagibilità o l’inabilità dichiarata da un tecnico abilitato. L’agevolazione decorre soltanto dalla data di presentazione della suddetta dichiarazione.
- per le unità immobiliari in uso gratuito a parenti di primo grado con contratto registrato (cfr. paragrafo precedente su “aliquote, detrazioni e riduzioni”).
L’imposta è ridotta al 75%:
- per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze¹ locate a canone concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 5, commi 1 e 3 della legge n. 431/1998.
L'Imposta Municipale Propria è applicata nella misura del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Immobili non soggetti all'imposta
Abitazione principale e relative pertinenze* (compresi anziani e disabili che abbiano trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari), per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7.
Per abitazione principale si intende un unico immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; il cambio di residenza è condizione necessaria per potere usufruire dell’esenzione per abitazione principale. N.B.: È necessario recarsi in anagrafe per il cambio di residenza anche se il trasferimento avviene fra due immobili ubicati allo stesso indirizzo.
Sono altresì considerate abitazioni principali:
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze* dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- Unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da quello appartenente alla carriera prefettizia. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale.
*Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Esenzione d'imposta
Sono esenti dall’imposta:
- Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo.
- Immobili elencati all’articolo 1, comma 759, Legge 27.12.19 n. 160.
- (A partire dall'anno 2022) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso mai stati locati (“beni merce” qualificati come tali dal contribuente tramite dichiarazione).
Aree edificabili
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio determinato con riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai prezzi medi rilevati sul mercato.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di restauro e risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione, la base imponibile è costituta dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
Termini e modalità di versamento
- Entro il 16 giugno 2025: acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente
- Entro il 16 dicembre 2025: saldo a conguaglio
Oppure:
- Entro il 16 giugno 2025: unica soluzione.
Nel caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini sopra indicati, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, applicando all’imposta dovuta le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge.
L’ufficio è a disposizione del contribuente, previo appuntamento, per le consulenze riguardanti il calcolo dell’imposta esclusivamente per immobili che si trovano nel Comune di Brescia. L’interessato deve presentarsi allo sportello munito di idonea documentazione. Il servizio di calcolo si effettua unicamente per contribuenti che possiedano un numero di immobili soggetti ad imposta non superiore a 5.
Il versamento dell’imposta è effettuato mediante modello F24 presentabile presso Banche, Equitalia e uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente.
Con il mod. F24, esclusivamente per via telematica, possono essere compensati eventuali crediti del contribuente relativi ad altri tributi erariali, locali ed a contributi previdenziali ed assicurativi che, in questo modo, sono utilizzati per il pagamento dell’IMU fino al suo azzeramento.
Per il versamento dell’IMU a favore del Comune di Brescia si devono indicare nell’F24 i seguenti codici:
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Tipologie |
Aliquote |
Riduzioni/Detrazioni |
Codice Tributo Comune |
Codice Tributo Stato |
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abitazioni principali di cat. catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
6‰ |
€ 200,00 |
3912 |
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terreni agricoli |
10,6‰ |
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3914 |
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aree edificabili |
11,4‰ |
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3916 |
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immobili ad uso abitativo e relative pertinenze con contratto di locazione a canone concordato |
8,8‰ |
al 75% |
3918 |
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immobili ad uso abitativo e relative pertinenze con contratto di uso gratuito registrato a parenti di primo grado |
11,4‰ |
del 50% |
3918 |
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abitazioni e relative pertinenze di proprietà di ONLUS o altri enti del terzo settore |
10,9‰ |
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3918 |
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unità immobiliari concesse in comodato o locazione a soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e |
8,8‰ |
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3918 |
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altri immobili |
11,4‰ |
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3918 |
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fabbricati D (esclusa la categoria catastale D/10) |
11,4‰ |
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3930 (3,8‰) |
3925 (7,6‰) |
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fabbricati rurali strumentali |
0,8‰ |
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3913 |
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fabbricati appartenenti al gruppo catastale D a disposizione, di proprietà di ONLUS o altri enti del terzo settore |
10,9‰ |
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3930 (3,3‰) |
3925 (7,6‰) |
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fabbricati appartenenti al gruppo catastale D utilizzati direttamente dal soggetto passivo, solo nel caso in cui Il soggetto passivo utilizzatore sia ONLUS o altro ente del terzo settore |
10,9‰ |
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3930 (3,3‰) |
3925 (7,6‰) |
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fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non adibiti ad abitazione principale per il periodo, fino a sei mesi, di espletamento delle attività di assegnazione |
6,6‰ |
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3918 |
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Nota bene
- codice ente: B157
- la casella "detrazione" solo in presenza di codice tributo 3912 conterrà l'importo che dovrà essere rapportato ai mesi di spettanza
- per il ravvedimento operoso va barrata la sola casella "ravvedimento" e non deve essere indicato né il codice delle sanzioni né quello degli interessi, ma soltanto il codice tributo di riferimento.
Non c'è obbligo di versamento se l'imposta annuale complessiva è pari o inferiore a € 10,00.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Base imponibile
Per i fabbricati il valore su cui va calcolata l’imposta è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata poi:
- per 160, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni, con esclusione della sola categoria A/10) e C/2 (magazzini e locali di deposito) C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie);
- per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ricoveri, conventi, seminari, caserme, case di cura, ospedali, scuole, biblioteche, musei ecc.) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori e locali di deposito), C/4 (fabbricati per arti e mestieri) e C/5 (stabilimenti balneari e acque curative);
- per 80, se si tratta fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10 (uffici e studi privati);
- per 65, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.), ad esclusione della categoria D/5;
- per 55, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Per i terreni agricoli il valore su cui va calcolata l’imposta è costituito dal reddito domenicale risultante in catasto rivalutato del 25% moltiplicato poi per 135.
Si ricorda che ai fini del calcolo l’imposta e la detrazione vanno rapportate alla quota e ai mesi di possesso.
IMU Dichiarazione comunicazione: informazioni sulle modalità di presentazione della dichiarazione IMU
La denuncia di variazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI/IMU già presentate.
In generale, la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui l’immobile gode di esenzioni o riduzioni di imposta, con la sola esclusione delle agevolazioni illustrate nell’apposito paragrafo (v. più oltre), nonché in tutti i casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria (ad es. leasing, acquisizione o variazione di valore di aree edificabili). La casistica dettagliata è riportata nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
In particolare, sussiste l’obbligo dichiarativo per usufruire della riduzione del 50% della base imponibile prevista per i fabbricati di interesse storico-artistico e per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e in tutti i casi di esenzione d’imposta, esclusa quella per abitazione principale.
Non sussiste obbligo dichiarativo nei casi di compravendita immobiliare e nei casi in cui sia stata presentata dichiarazione di successione.
Con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione denominato IMU-IMPi da utilizzare per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2023 e successivi, nonchè le relative istruzioni alle quali si rimanda per la regolamentazione degli obblighi dichiarativi da parte dei soggetti passivi d'imposta.
Non si deve invece presentare la dichiarazione IMU, bensì la comunicazione predisposta dal Comune e rinvenibile nella documentazione, nei casi di:
- contratto di affitto a canone concordato ex art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 431/1998;
- trasferimento dell'anziano o disabile in casa di cura o di riposo.
Deve essere presentata comunicazione sugli appositi moduli disponibili nella presente pagina anche nei casi di:
- coniugi separati;
- immobile inagibile o inabitabile;
Le dichiarazioni relative ad immobili ubicati nel Comune di Brescia devono essere presentate al Settore Fiscalità Locale del Comune di Brescia in via XX Settembre 15, con le seguenti modalità:
- spedita a mezzo raccomandata semplice senza ricevuta di ritorno utilizzando l’apposita busta o altra busta riportante, comunque, sul frontespizio la dicitura "Dichiarazione IMU 2023", inserendo la sola copia del Comune.
oppure
- trasmesse via e-mail al seguente indirizzo tributi@pec.comune.brescia.it
É possibile anche la trasmissione telematica tramite i canali Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che per la trasmissione con posta certificata il modello della dichiarazione IMU deve essere allegato soltanto in formato PDF.
Enti non commerciali
La dichiarazione IMU degli Enti non commerciali deve essere presentata da parte degli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio comunale che posseggano immobili oggetto dell'esenzione prevista dalla lettera i), comma 1, art. 7 del D. Lgs n. 504 del 1992.
La dichiarazione deve essere presentata entro i termini di legge, esclusivamente tramite i canali Entratel e Fisconline.
IMU: agevolazioni e assimilazioni
In sede di prima applicazione, per avere diritto all'assimilazione ad abitazione principale per gli anziani e disabili trasferiti in casa di cura o di riposo è necessario presentare apposita comunicazione all’ufficio utilizzando il modello di agevolazione IMU 2025 allegato in calce e riportato anche nella sezione IMU-modulistica, trasmettendolo via e-mail all'indirizzo agevolazionimu@comune.brescia.it
In sede di prima applicazione, per poter fruire delle agevolazioni riguardanti le locazioni a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 5 commi 1 e 3 della legge n. 431/1998 si richiede di presentare apposita comunicazione all’ufficio, utilizzando apposito modulo disponibile nella presente pagina e trasmetterlo via e-mail all'indirizzo agevolazionimu@comune.brescia.it corredato della documentazione indicata. Per proroghe, rinnovi e risoluzioni anticipate è necessario trasmettere la ricevuta della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
N.B. Il 30/5/24 è stato depositato presso il Comune di Brescia l'accordo territoriale, sottoscritto dalle rappresentanze degli inquilini e quelle dei proprietari, per la disciplina, nell'ambito del Comune di Brescia, delle locazioni a canone concordato, oltre che delle locazioni a carattere transitorio e per studenti universitari.
Il testo dell’accordo, con i relativi allegati, è reperibile al link sottostante.
Pertanto, i contratti stipulati dalla data del 31/5/24, devono corrispondere a quanto previsto dal suddetto accordo e devono essere corredati dall’attestazione prevista dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/1/2017.
Le cessazioni delle condizioni che danno diritto alle suddette agevolazioni devono essere comunicate all’ufficio entro trenta giorni e comunque entro l'anno dall'evento via e-mail all'indirizzo agevolazionimu@comune.brescia.it
IMU ravvedimento: informazioni sulle modalità di calcolo del ravvedimento operoso IMU
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
Il ravvedimento operoso IMU può essere effettuato, sempreché la violazione non sia già stata contestata:
per violazioni commesse sino al 31.8.2024:
- Entro quindici giorni dalla scadenza, applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo
- Dal sedicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione dell'1,5% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Dal trentunesimo giorno ed entro novanta giorni dalla scadenza applicando la sanzione del 1,67% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Oltre i novanta giorni e, comunque, entro un anno dalla scadenza applicando la sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Oltre un anno (e fino a due anni) applicando la sanzione del 4,29% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Oltre due anni applicando la sanzione del 5% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
per violazioni commesse dal 1.9.2024:
- Entro quindici giorni dalla scadenza, applicando la sanzione dello 0,083% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo
- Dal sedicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione dell'1,25% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Dal trentunesimo giorno ed entro novanta giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta al 1,39% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Oltre i novanta giorni e, comunque, entro un anno dalla scadenza applicando la sanzione ridotta al 3,125% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Oltre un anno applicando la sanzione del 3,57% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli interessi moratori sull'imposta vanno calcolati al tasso legale:
- 0,3% dal 1° gennaio 2018;
- 0,8% dal 1° gennaio 2019;
- 0,05% dal 1° gennaio 2020;
- 0,01% dal 1° gennaio 2021;
- 1,25% dal 1° gennaio 2022;
- 5% dal 1° gennaio 2023;
- 2,5% dal 1° gennaio 2024;
- 2% dal 1° gennaio 2025.
con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.
I versamenti relativi al ravvedimento operoso IMU vanno effettuati utilizzando il modello F24, barrando la casella "RAVV" e indicando l'importo totale versato, comprensivo di sanzioni e interessi come sopra calcolati, con il codice tributo corrispondente all'imposta omessa.
FAQ: principali quesiti in materia di IMU
- Ho acquistato una abitazione a Brescia avvalendomi delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, ma non ho ancora preso la residenza. Devo pagare l'IMU?
La normativa IMU prevede la non applicazione dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale per le categorie catastali da A/2 ad A/7.
Il concetto di abitazione principale (definizione contenuta nella normativa IMU) è diverso dal concetto di prima casa (definizione contenuta nella normativa relativa alle imposte per l’acquisto di immobili: registro, ipotecarie e catastali); per abitazione principale si intende l’immobile in cui il possessore (inteso come soggetto passivo di imposta, quindi il proprietario o il titolare di diritto reale sull’immobile) dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto, sino alla data in cui il contribuente richiede il cambio di residenza, fissando contestualmente la propria dimora abituale nell’immobile, lo stesso non può essere considerato abitazione principale e non può fruire dell’esenzione prevista. - Ho spostato la mia abitazione in un altro appartamento, senza cambio di indirizzo e numero civico. Devo recarmi in anagrafe per il cambio di residenza?
Si, è necessario dichiarare all’anagrafe il cambio di interno, comunicando anche i dati catastali dell’immobile di residenza. - Non ho ancora preso la residenza perché sto facendo dei lavori nell’immobile, che mi impediscono di trasferirmi: posso usufruire della riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili o inabitabili?
Il Regolamento comunale prevede che “sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento”. Pertanto, se l’immobile è inutilizzabile perché si stanno facendo dei lavori, non è possibile usufruire della riduzione di imposta del 50%. - In quali casi posso usufruire della riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili o inabitabili?
Data la definizione riportata nella risposta precedente, deve trattarsi di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simili) non superabile con interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria), bensì con interventi di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo. La sola mancanza di allacciamenti non è tale da rendere l’immobile inagibile ai fini dell’agevolazione IMU. - Ho un immobile inagibile. Cosa devo fare per potere fruire della riduzione del 50% della base imponibile?
Se l’immobile è nelle condizioni indicate nella precedente risposta, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, allegando tutta la documentazione in suo possesso (perizie, fotografie o altro) per dimostrare la situazione reale dello stesso. La riduzione di imposta si applica dalla data di presentazione al Settore Fiscalità Locale della dichiarazione sostitutiva. - Come pago IMU su un immobile in corso di ristrutturazione?
Se è stata presentata una pratica edilizia per lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’imposta si continua a pagare sul fabbricato in base alla rendita catastale.
Se si tratta di una pratica di ristrutturazione (con pagamento di oneri di urbanizzazione) su un intero stabile, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori l’imposta non si paga più sul fabbricato, ma sull’area edificabile, quindi in base al valore venale dell’area. - In caso di decesso del coniuge, al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa coniugale?
Ai sensi dell’art. 540 del C.C., al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa coniugale se di proprietà del defunto o comune. Pertanto, se la casa era posseduta in comproprietà con altre persone, il diritto di abitazione non si costituisce.
Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze.
Il diritto di abitazione è un diritto reale, pertanto gli eventuali altri eredi (figli) restano titolari della sola nuda proprietà e non sono soggetti passivi di imposta. L’unico soggetto passivo di imposta è il coniuge superstite.
Il diritto di abitazione spetta anche nel caso in cui il coniuge abbia rinunciato all’eredità, e non si perde in caso di cambio di residenza o dimora.
Il diritto di abitazione si perde solo per rinuncia espressa con forma scritta. - Ho presentato al Comune il modello per la richiesta di agevolazione. Devo ripresentarlo tutti gli anni?
Una volta presentata la comunicazione, l’agevolazione vale anche per gli anni successivi.
Solo in caso di modifica/cessazione delle condizioni che danno diritto all’agevolazione sarà necessari compilare la relativa modulistica.
In caso di contratto agevolato, l’agevolazione IMU vale sino alla prima scadenza del contratto; per prorogare l’agevolazione non è necessario ripresentare tutta la modulistica, ma è necessario comunicare al Comune il rinnovo o la proroga trasmettendo la ricevuta della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. - Ho stipulato un contratto a canone concordato con la durata di 3 anni + 2. A quale scadenza devo presentare la documentazione relativa alla proroga?
Il primo adempimento è allo scadere del terzo anno. É necessario produrre al Comune la documentazione rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate con la quale sarà aggiornata la scadenza relativa all’agevolazione concessa. - Ho effettuato il versamento con F24 dell’imposta di registro per la proroga di un contratto a canone concordato. Ai fini IMU, è sufficiente presentare il modello di versamento?
No. Nel caso di pagamento con modello F24, l’Agenzia delle Entrate prevede sia necessario comunicare la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto entro 30 giorni, presentando il modello RLI. Solo con la presentazione al Comune di tale documentazione, sarà possibile riconoscere la proroga. - Ho dato una casa in uso gratuito a mio figlio. A quali condizioni posso usufruire della riduzione del 50% della base imponibile?
Le condizioni per usufruire della riduzione del 50% sono le seguenti:- essere parenti di primo grado (genitori-figli)
- essere entrambi residenti e dimoranti a Brescia;
- non possedere, neanche pro-quota, altri immobili abitativi su tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione della propria abitazione principale;
- avere registrato il contratto di comodato d’uso (che può anche essere solo verbale).
Il possesso di tali requisiti viene attestato dal contribuente presentando dichiarazione ministeriale.
- Non risiedo nel territorio dello stato Italiano. Posso usufruire di una agevolazione?
L'IMU è applicata nella misura del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Tale condizione dà diritto anche ad una riduzione di due terzi sulla TARI. - Devo presentare la dichiarazione per comunicare l’acquisto o la vendita di un immobile? E in caso di successione?
No, l’obbligo dichiarativo è rimasto solo in relazione a situazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune tramite le banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di compravendita o di successione, i dati vengono forniti automaticamente all’ufficio.
Come fare
Utilizzare il collegamento di Riscotel o contattare l’indirizzo mail infoimutasi@comune.brescia.it allegando il documento d’identità e l’eventuale delega del contribuente per cui si presenta la richiesta.
Cosa serve
Documento d’identità, delega o procura, documentazione inerente a compravendite, accatastamenti, contratti, successioni etc.
Cosa si ottiene
Informazioni, prospetto e moduli F24 IMU
Tempi e scadenze
- Entro il 16 giugno 2025: acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
- Entro il 16 dicembre 2025: saldo a conguaglio.
Oppure:
- Entro il 16 giugno 2025: unica soluzione.
Accedi al servizio
Costi
Gratuito
Vincoli
L’utente deve legittimarsi per accedere al servizio di assistenza e calcolo, presentando documenti di riconoscimento ed eventuali deleghe o procure sottoscritte dal contribuente nei suoi confronti.
Condizioni di servizio
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Documenti
Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2025, 10:35