Materie del servizio
A chi è rivolto
Attività economico - commerciali
Descrizione
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
- Coltivazione del fondo
- Selvicoltura
- Allevamento di animali
- Attività connesse
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Sono considerate connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impegnate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo
- Decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge regionale (Regione Lombardia) 2 febbraio 2010, n. 6 -Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
- Regolamento comunitario 29 aprile 2004, n. 852/2004 - Regolamento comunitario sull'igiene dei prodotti alimentari
- Risoluzione ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) n. 197797 – 10 novembre 2014 - Attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private
- Decreto Legislativo MADIA N. 222 DEL 25 novembre 2016 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015 n. 124
Come fare
La pratica si presenta allo sportello telematico SUAP impresainungiorno.
Il servizio Suap riceve solo su appuntamento online che potrà essere fissato tramite il Servizio di prenotazione appuntamenti online, lasciando il proprio numero di telefono e la propria mail.
Non essendo possibile accedere in presenza presso i nostri uffici sarete contattati telefonicamente, da un nostro operatore, all'orario indicato nell'appuntamento.
Cosa serve
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio sul fondo, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche derivati, ovvero ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici, purché siano osservate le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.
È ammessa la vendita temporanea da parte degli imprenditori agricoli in occasione di sagre o fiere e manifestazioni varie.
È esclusa, invece, la vendita diretta su superfici/aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.
Non è necessario il possesso dei requisiti professionali per la vendita di alimentari.
Vendita in locali aperti al pubblico
La vendita in locali aperti al pubblica può essere effettuata previa presentazione di comunicazione SCIA sotto indicata.
Vendita in forma itinerante
Gli imprenditori possono, altresì, vendere tali prodotti in forma itinerante previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione. Nella comunicazione, oltre alle generalità del titolare e ai riferimenti relativi all'iscrizione al registro delle imprese, devono essere specificati gli estremi di ubicazione dell'azienda, i prodotti di cui si intende praticare la vendita.
Vendita attraverso il commercio elettronico
La comunicazione prevista per la vendita in forma itinerante deve essere effettuata anche nel caso in cui si intenda effettuare la vendita attraverso il commercio elettronico.
Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività
Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.
Modulo: Segnalazione certificata inizio/modifica attività (SCIA)
Allegati:
- Planimetria dei locali destinati al commercio di prodotti agricoli
- Documenti edilizi: Agibilità/permesso a costruire/DIA-SCIA o in alternativa - Visura e Planimetria catastale (vedi allegato modello PL1)
- Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL (solo in caso di commercio alimentari)
- Scheda 1 - Attività di vendita, somministrazione e forme speciali di vendita
- Allegato A - Requisiti morali per commercio (deve esser compilata una scheda per ogni amministratore o socio con poteri di rappresentanza)
- Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL
Variazione dell'attività
Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.
Modulo: Segnalazione certificata subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale, modifica soggetti titolari dei requisiti
Allegati:
- Cessione dell'attività, copia dell'atto notarile
- Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL
- Cessazione dell'attività
Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.
Modulo: Segnalazione certificata subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale, modifica soggetti titolari dei requisiti
Cosa si ottiene
Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Tempi e scadenze
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti, l’amministrazione competente con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a 60 giorni, per le adozioni di quest’ultime. In difetto di adozione delle misure delle stesse, decorso il suddetto termine, l’attività s’intende vietata.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Pagamento diritti sanitari ATS Brescia di €57,19
Con decorrenza 01.03.2021, tutti i pagamenti delle diverse tipologie di prestazioni di competenza dell' ATS di Brescia dovranno avvenire esclusivamente tramite il sistema PagoPA utilizzando il link sotto riportato.
Si specifica che il pagamento dei diritti ATS Brescia direttamente dalla piattaforma "Impresa in un giorno" per il momento non è possibile.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2025, 07:55