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Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e loro familiari

Servizio attivo

Rilascio delle attestazioni di regolarità di soggiorno e di soggiorno permanente cittadini UE

Argomenti:
Residenza
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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Cittadini dell’Unione Europea 

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Descrizione

I requisiti di regolarità del soggiorno dei cittadini dell’Unione europea sono definiti dalla direttiva comunitaria 2004/38/CE, che ha avuto attuazione in Italia con il D.lgs. n. 30/2007. L’articolo 9 prevede che il cittadino UE, oltre al requisito della dimora abituale, deve dimostrare il possesso dei requisiti definiti dall’articolo 7 del medesimo decreto, che consentono il soggiorno sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi.

L’accertamento delle condizioni che comportano l’acquisizione del diritto di soggiorno per il cittadino Ue e per i familiari aventi cittadinanza dell’Unione europea è svolto dal Comune di residenza attuale e si formalizza con il rilascio dell’attestazione di soggiorno.

Per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato dell’Unione europea, l’accertamento dei requisiti è di competenza della Questura e viene finalizzato con il rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini europeo.

Una volta che il cittadino dell’Unione europea è iscritto in anagrafe, nel comune di dimora abituale, può richiedere il rilascio dell’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO, che può essere rilasciata dall’ufficiale d’anagrafe:

  • in occasione del procedimento d’iscrizione anagrafica;
  • in qualsiasi altro momento successivo all’iscrizione anagrafica.

In entrambi i casi l’ufficiale d’anagrafe dovrà procedere alla verifica del possesso dei requisiti di soggiorno previsti dall’articolo 7 del D.lgs. n. 30/2007 (attività lavorativa, autosufficienza economica, ecc.) ed il richiedente dovrà esibire la documentazione prevista.

L’attestazione di soggiorno ha validità a tempo indeterminato e serve ad attestare che alla data in cui è stata rilasciata il cittadino risultava in possesso dei requisiti di soggiorno in Italia.

Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente e può richiedere il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente.

L’accertamento delle condizioni che comportano l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente per il cittadino Ue e per i familiari aventi cittadinanza dell’Unione europea è svolto dal Comune di residenza attuale e si formalizza con il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente. 

L’attestazione d’iscrizione anagrafica o di regolare soggiorno ha la funzione di comprovare l’avvenuta iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione, nonché il possesso dei requisiti di soggiorno. 

L’attestazione di soggiorno permanente ha invece la funzione di certificare la maturazione del diritto di soggiorno permanente.

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Come fare

  • Invio della richiesta e relativi allegati via PEC a demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it;
  • trasmissione della richiesta e relativi allegati per raccomandata all’indirizzo postale Comune di Brescia, Settore Servizi demografici, p.zza Paolo VI, Palazzo Broletto, 25121 Brescia; 
  • accesso personale agli sportelli dell’anagrafe mediante prenotazione di un appuntamento dedicato, scegliendo l’apposito servizio (residenze e attestazioni Ue), il luogo, giorno e l’ora dell’appuntamento attraverso il portale dedicato alle prenotazioni dei Servizi Demografici, Anagrafe, https://prenotazionidemografici.comune.brescia.it/
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Cosa serve

  • Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno è necessario compilare apposita istanza di rilascio, contenete le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 7 del D.lgs. n. 30/2007, corredata dai documenti già indicati alla scheda relativa alla dichitazione di residenza dei cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità;
  • per il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente è necessario compilare apposita istanza di rilascio contenete le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di soggiorno legale in via continuativa per 5 anni nel territorio dello Stato, corredata dalla documentazione atta a provare la maturazione del diritto di soggiorno permanente sul territorio nazionale, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 30/2007.

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Cosa si ottiene

  • Attestazione di regolare soggiorno: l’attestazione di soggiorno ha validità a tempo indeterminato e serve ad attestare che alla data in cui è stata rilasciata il cittadino risultava in possesso dei requisiti di soggiorno in Italia,

  • Attestazione di soggiorno permanente: il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente e può richiedere il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente;

  • in caso di smarrimento, furto o deterioramento dell’attestazione di iscrizione anagrafica o di regolare soggiorno o dell’attestazione di soggiorno permanente può essere richiesto il rilascio di un duplicato

 

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Tempi e scadenze

Dal momento della presentazione della dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe deve concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni.

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Casi particolari

I minori possono essere inseriti nelle attestazioni del genitore (o dei genitori), oppure possono avere un attestato autonomo. La scelta dell’una o dell’altra soluzione è indifferente e viene rimessa alla valutazione del richiedente. In ogni caso anche qualora un minore sia stato inserito nell’attestato del genitore (o dei genitori), è sempre possibile richiedere successivamente il rilascio di un’attestazione autonoma.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

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Costi

Sulle domande (istanze) di rilascio delle attestazioni di soggiorno e di soggiorno permanente e sui rispettivi attestati è dovuta l’imposta di bollo attualmente corrispondente ad euro 16,00. Sulle attestazioni sono dovuti i diritti di segreteria che spettano al Comune, attualmente corrispondenti ad euro 0,52.

Per il rilascio del duplicato dell’attestazione sono dovuti i soli diritti di segreteria attualmente corrispondenti ad euro 0,52.

Il pagamento avviene con sistemi elettronici, previa emissione di avviso di pagamento tramite circuito PagoPa; allo sportello può avvenire anche attraverso contanti.

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2026, 12:30

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