Materie del servizio
A chi è rivolto
I cittadini stranieri che intendono acquisire la cittadinanza italiana
Descrizione
Secondo la normativa vigente la cittadinanza italiana si può acquisire per beneficio di legge oppure su richiesta dell’interessato.
Si acquisisce per beneficio di legge nei seguenti casi:
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per filiazione (ius sanguinis): è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani secondo quanto previsto dall’art. 3-bis della Legge 91/1992;
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per nascita sul territorio italiano (ius soli) quando ricorrono particolari condizioni come nel caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi oppure quando i genitori stranieri, sulla base della Legge del loro Stato di appartenenza, non trasmettano la propria cittadinanza al figlio. Infine, nell’ipotesi in cui il minore, figlio di ignoti, sia stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio e non sia possibile provare il possesso di altra cittadinanza (art. 1 Legge n. 91/92);
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quando il minore straniero è stato riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio di cittadino italiano oppure è stato da esso adottato (artt. 2, 3 e 3-bis della Legge n. 91/1992);
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quando il minore straniero risulta essere convivente con il genitore che acquista la cittadinanza italiana (art.14 e 3-bis della Legge n. 91/1992).
La cittadinanza, invece, può essere richiesta con apposita istanza dall’interessato:
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in caso di matrimonio con cittadino italiano (art. 5 Legge 91/92);
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per residenza sul territorio italiano (c.d. naturalizzazione ordinaria) secondo i criteri stabiliti nell’art. 9 della Legge n. 91/92.
Cittadinanza per matrimonio o per residenza (c.d. naturalizzazione)
I cittadini stranieri che intendono acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza (c.d. "naturalizzazione") devono seguire le indicazioni fornite dalla Prefettura di Brescia.
Dichiarazione di elezione di cittadinanza dei diciottenni nati in Italia
I ragazzi stranieri nati in Italia, residenti legalmente in Italia sin dalla nascita in età tra i 18 e i 19 anni, che intendono assumere la cittadinanza italiana, devono prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Cittadinanza del Comune di residenza, per la verifica delle condizioni richieste dalla legge (art. 4 Legge n. 91/1992).
L’Ufficio Cittadinanza provvede, prima del compimento dei 18 anni, ad inviare all’interessato apposita comunicazione per avvisarlo della possibilità di effettuare l’elezione della cittadinanza italiana.
Riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis"
I cittadini stranieri di antico ceppo italiano ed i discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'impero austro-ungarico possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, presentando domanda al Comune italiano di residenza, oppure all'Autorità Consolare in caso di residenza all'estero, ai sensi delle circolari del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8.4.1991 e n. K.78 del 19.2.2001.
I richiedenti il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana dalla nascita dovranno essere in possesso di almeno uno dei requisiti elencati dal nuovo art. 3 bis – primo comma - della Legge n. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza) introdotto dal Decreto-legge n. 36/2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2025.
Per l'avvio dell'istruttoria e la verifica informale della documentazione da allegare all’istanza, è necessario prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato civile - Ufficio Cittadinanza.
Cittadina italiana coniugata con straniero dopo il 1/1/1948
Le cittadine italiane coniugate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948, che hanno perso la cittadinanza italiana per effetto della Legge n. 555 del 13.6.1912, possono ottenere che venga loro riconosciuto il mantenimento ininterrotto della cittadinanza italiana, presentando domanda al Comune italiano di residenza, oppure all'Autorità Consolare in caso di residenza all'estero, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. K.60.1 dell'8.1.2001.
Per l'avvio dell'istruttoria, occorre prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Cittadinanza.
Giuramento per chi ha ottenuto il Decreto di cittadinanza
Perché la cittadinanza conferita con Decreto abbia efficacia, l'interessato deve prestare giuramento "di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato" dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 91/1992. La cittadinanza ha effetto dal giorno successivo al giuramento.
Per effetto delle modifiche alla Legge n. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza) introdotte dal Decreto-legge n. 36/2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2025:
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a seguito del giuramento, i figli minori nati in Italia e conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani previa attestazione del Sindaco ed a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 14 della Legge n. 91/1992 (come modificata dalla Legge n. 74/2025);
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sempre a seguito del giuramento, i figli minori nati all’estero e conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani previa attestazione del Sindaco quando siano rispettati i requisiti di cui all’art. 3 bis – primo comma – lettera d) e all’art. 14 della Legge n. 91/1992 (come modificata dalla Legge n. 74/2025).
L'Ufficio di Stato Civile procede a verificare la condizione di convivenza. Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze.
Si rende noto che, con circolare n. 11912/2023, il Ministero dell’Interno ha comunicato che, a partire dal 1° febbraio 2024, la notificazione dei decreti di concessione della cittadinanza ai soggetti destinatari avviene esclusivamente mediante la Piattaforma Notifiche Digitali. Una volta avvenuta la notifica, il richiedente la cittadinanza potrà scaricare dalla Piattaforma Notifiche i documenti necessari per presentarsi in Comune per la verifica della documentazione e la prestazione del giuramento nel termine di Legge (entro sei mesi dall’avvenuta notifica).
Pertanto, al fine di agevolare la conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana nei termini di Legge, si invita l’interessato:
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a scaricare il decreto di concessione e l’avviso AAR (che contiene il codice Identificativo Univoco della Notifica - IUN) dalla Piattaforma Notifiche Digitali;
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a contattare tempestivamente l’Ufficio Cittadinanza (vedi contatti in calce alla presente pagina) per fissare un primo appuntamento dedicato alla verifica della documentazione. Per fissare l’appuntamento è necessario munirsi anche dell’attestazione relativa alla verifica della effettiva data di notifica del decreto, scaricabile dal portale ALI – Cittadinanza del Ministero dell’Interno (accessibile con SPID) al seguente indirizzo: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
È infatti necessario, per poter fissare per tempo l’appuntamento presso l’Ufficio Cittadinanza ed il successivo giuramento nei termini di Legge, poter conoscere con precisione la data di notifica del decreto di concessione della cittadinanza dalla quale decorrono i sei mesi per la prestazione del giuramento.
Dichiarazione di volontà di riacquisto della cittadinanza italiana
L'art. 13 della Legge n. 91/1992 prevede i casi di riacquisto della cittadinanza italiana per gli ex-connazionali. In particolare, riacquista la cittadinanza italiana colui che dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica. L'effetto del riacquisto è comunque automatico dopo un anno dalla data in cui l'ex-connazionale ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo non faccia una dichiarazione di rinuncia entro lo stesso termine.
Per l'avvio dell'istruttoria, occorre prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Cittadinanza.
Dichiarazione di espressa rinuncia della cittadinanza
Per rinunciare all'effetto automatico di riacquisto della cittadinanza italiana dopo un anno di residenza in Italia, come previsto sopra, l'ex-connazionale deve fare una espressa dichiarazione presso l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Cittadinanza.
La dichiarazione di rinuncia resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile sarà iscritta nei registri pubblici e annotata sull'atto di nascita.
Normativa di riferimento
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Legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza;
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D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione;
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D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana;
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D.L. 28 marzo 2025, n. 36, Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74.
Come fare
L’Ufficiale di Stato Civile riceve il decreto concessorio (DPR, D.M. o decreto prefettizio) trasmesso dalla Prefettura di Brescia ed avente per oggetto l’attribuzione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge n. 91/1992. Successivamente ne richiede la notifica all’interessato, cura l’attività istruttoria conseguente, fissa la data del giuramento di cui all’art. 10 della Legge n. 91/1992, riceve il giuramento dall’interessato e procede alla formazione e trascrizione degli atti di Stato Civile.
Cosa serve
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decreto concessorio;
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passaporto e permesso/carta di soggiorno (se presenti, anche dei figli minori conviventi);
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se necessaria, attestazione diplomatico-consolare per la verifica di generalità difformi.
Cosa si ottiene
Entro tre giorni dal giuramento, ordinariamente l’Ufficiale di Stato Civile procede:
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alla variazione della cittadinanza per la certificazione anagrafica del nuovo status in capo all’intestatario del decreto;
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alla predisposizione degli atti di attestazione sindacale relativi ai minori conviventi;
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alla comunicazione alla Questura e alla Prefettura circa l’avvenuto adempimento.
Tempi e scadenze
Giuramento entro 6 mesi dalla avvenuta notifica del decreto concessorio.
Costi
Marca da bollo da Euro 16
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2026, 12:37