Materie del servizio
A chi è rivolto
Soggetti e attività che intendono ottenere informazioni per:
- Ottenere informazioni sulle tariffe e i pagamenti dei canoni
- Il rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico (plateatici e mercati).
Descrizione
Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è stato istituito per unificare i tributi relativi all'occupazione di suolo pubblico e all'esposizione pubblicitaria.
Consulta il Servizio Canone mercantale.
Il comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto l’istituzione da parte dei Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Richiami normativi
Legge 160/2019 Art. 1
- Il comma 818 ricomprende nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ai sensi del quale le strade urbane sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti).
- Il comma 819 chiarisce che il presupposto di imposta è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- La disciplina dell’entrata patrimoniale è in gran parte demandata al regolamento dell’ente (comma 821) che deve essere adottato dall’organo consiliare: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
-
- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.
- Ai sensi del comma 823 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- Il comma 824 prescrive che, nel caso in cui il canone riguardi le occupazioni di suolo pubblico, si deve avere riguardo alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione.
- Per la diffusione di messaggi pubblicitari (comma 825) il canone è sempre determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi diffusi. Anche in questa fattispecie vengono previste particolari criteri applicativi del canone: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, esso è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Il comma 837 istituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Il comma 839 dispone che il canone mercatale è dovuto al comune da parte del titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
Come fare
Rivolgersi ai recapiti indicati nell’apposita sezione.
Cosa serve
La documentazione necessaria al fine della pratica desiderata è indicata in ciascuna relativa sezione.
Cosa si ottiene
- Informazioni sulle tariffe e sul pagamento del canone
Tempi e scadenze
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del titolo amministrativo. Per le somme dovute sugli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 16 aprile di ogni anno. Per importi superiori a Euro 500,00, può essere corrisposta in quattro rate con scadenza 16 aprile, 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre.
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Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2026, 12:53