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Pubblicazione di matrimonio

Servizio attivo

Informazioni sulle pubblicazioni di matrimonio

Argomenti:
Matrimonio
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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Nubendi di maggiore età.
I minori devono essere in possesso dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

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Descrizione

Lo scopo della pubblicazione di matrimonio è di accertare che i richiedenti (c.d. “nubendi”) siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni voluti dalla legge per contrarre matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l’intenzione delle due persone di sposarsi affinché chiunque sia a conoscenza della presenza d’impedimenti al matrimonio possa fare le previste opposizioni. 

Le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio sono previste dettagliatamente nel Codice Civile (artt. 84 – 89): l’età, l’assenza di interdizione per infermità di mente, la libertà di stato, la mancanza di rapporti di parentela/affinità tra i nubendi, il delitto di omicidio (anche solo tentato) verso il coniuge dell’altra persona e il c.d. “divieto temporaneo di nuove nozze”.

Il cittadino straniero deve altresì produrre, ai sensi dell’art. 116 del codice civile, il c.d. “nulla osta al matrimonio”, secondo la legge dello Stato di appartenenza, oppure il certificato di capacità matrimoniale se il suo Paese ha aderito alla Convenzione di Monaco del 1980.

In caso di minore che ha compiuto 16 anni autorizzato al matrimonio dal Tribunale dei Minorenni, è necessario produrre copia del relativo decreto di autorizzazione. 

Per poter contrarre matrimonio con rito concordatario (cattolico) gli interessati devono compiere la pubblicazione presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza consegnando idonea richiesta formata dal parroco competente alla celebrazione.

Coloro che intendono contrarre matrimonio con il rito di uno dei culti acattolici riconosciuti dallo Stato (c.d. “culti ammessi”) devono compiere la pubblicazione presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza che verifica, di volta in volta, il decreto ministeriale di nomina del ministro del culto celebrante. 

Gli sposi che intendono contrarre matrimonio con il rito di uno dei culti con cui lo Stato ha stipulato con legge apposite intese (Tavola Valdese, Unione delle Chiese Avventiste del 7° Giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, Chiesa Evangelica Luterana, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Induista Italiana, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e Unione Buddhista Italiana) devono compiere la pubblicazione presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza secondo le modalità previste dalle diverse intese, con riferimento alla disciplina prevista per quanto concerne il momento della lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. e la verifica del provvedimento ministeriale di nomina del ministro di culto celebrante.

La pubblicazione di matrimonio consiste in un avviso da affiggere on line sul sito internet istituzionale del Comune, in una apposita sezione e contiene i dati dei nubendi ed il luogo di celebrazione. Ha una durata pari ad almeno 8 giorni interi e consecutivi, sulla base di quanto stabilito dall’art. 155 del Codice Civile. Nel computo dei termini si esclude in giorno iniziale, che viene però riportato nel certificato di avvenuta pubblicazione (dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur). Trascorsi i 3 giorni successivi alla pubblicazione, senza

che sia stata fatta opposizione al matrimonio, l’Ufficiale di Stato Civile richiesto può procedere alla celebrazione del matrimonio che deve essere celebrato nei 180 giorni successivi alla compiuta pubblicazione. 

Oltre tale termine, infatti, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Si ricorda che il Tribunale, su istanza degli interessati, con proprio decreto non impugnabile emesso in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può ridurre il termine delle pubblicazioni per gravi motivi ovvero autorizzarne l’omissione per cause gravissime (art. 100 del Codice Civile).

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127

  • Codice Civile artt. 84 e seguenti

 

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Come fare

La pubblicazione viene richiesta dagli sposi o da un loro rappresentante (munito di scrittura privata non autenticata), muniti di documento d’identità. L’Ufficiale dello Stato Civile competente è quello del Comune di residenza di almeno uno dei nubendi.

La richiesta deve essere effettuata tramite il portale dei servizi online.

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Cosa serve

Carta di identità o passaporto in corso di validità. Inoltre:

  • Nel caso di matrimonio civile: richiesta di pubblicazione da parte dei due futuri sposi;

  • nel caso di matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione da parte del parroco o del ministro di culto;

  • nel caso di straniero che vuole sposarsi in Italia: nulla osta al matrimonio previsto dall'art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza. Se ambedue gli sposi sono stranieri e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da interprete all’atto della richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.

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Cosa si ottiene

Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nulla osta al matrimonio religioso

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Tempi e scadenze

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al compiuto termine di otto giorni della pubblicazione. Il matrimonio deve essere celebrato entro i sei mesi (180 giorni) successivi alla pubblicazione in qualsiasi Comune italiano.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

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Costi

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00 (euro 32,00 se uno degli sposi non è residente a Brescia, euro 48,00 se matrimonio per delega).

La somma dovuta va pagata presso gli sportelli del Settore Servizi Demografici al momento della pubblicazione​.

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2026, 12:44

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